Art. 9. Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca. Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva. Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.