Art. 9.
  Il contratto di finanziamento  ed  i  relativi  titoli  di  cui  al
presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.
  Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui
al   presente   decreto  i  giudici  italiani  avranno  giurisdizione
esclusiva.
  Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal  diritto
italiano,  per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che
gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.