L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e in particolare l'art. 17; Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1 luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio"; Vista la legge della regione Toscana 30 aprile 1980, n. 36 ("Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere"); Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta tra l'altro, a specifica autorizzazione ambientale l'attivita' estrattiva; Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994, n. 22, che pone fine al regime transitorio; Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17 ottobre 1994, n. 75, circa procedure specifiche per l'individuazione e l'autorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche; Vista la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995 n. 5, circa le norme per il governo del territorio; Vista la legge della regione Toscana 18 aprile 1995 n. 68, circa le norme per la valutazione di impatto ambientale; Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 7 marzo 1995 n. 200, pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995, relativa all'adozione del piano regionale delle attivita' estrattive; Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alle attivita' estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave), adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995; Ritenuto pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ( ..). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Visti i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti dell'amministrazione provinciale di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante della comunita' montana e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. Nel bacino del fiume Serchio e' vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni.