Art. 2. Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica: 1) nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e di interventi di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico su progetti predisposti dagli uffici operativi competenti della regione Toscana (uffici del genio civile) o altri enti dalla stessa delegati, sentito il parere dell'Autorita' di bacino, che potra' esprimersi nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria. 1-bis) Nel caso che l'attivita' estrattiva sia individuata nell'ambito del piano regionale delle attivita' estrattive della Toscana. 2) Nel caso delle cave di marmo delle Alpi Apuane, ricadenti nei limiti del bacino.