Art. 2-ter. Nel caso delle procedure specifiche previste dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, tale facolta' dovra' essere riconosciuta congiuntamente da regione Toscana e Autorita' di bacino. L'Autorita' di bacino dovra' esprimere il parere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione di compatibilita' ambientale. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorita' di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale e' delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile.