Art. 2. Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita' 1. La denuncia di inizio dell'attivita' deve essere presentata dai cittadini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della presente ordinanza al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali - Divisione III - Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153 Roma. 2. La denuncia, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione deve essere redatta in conformita' alle vigenti norme sul bollo e deve indicare il tipo e il grado di scuola o di organismo istituito, nonche' la sede.