Art. 2.
         Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita'
  1. La denuncia di inizio dell'attivita' deve essere presentata  dai
cittadini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della presente ordinanza al
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi
culturali - Divisione III - Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153 Roma.
  2.   La   denuncia,   sottoscritta   dal   gestore   o  dal  legale
rappresentante dell'istituzione deve essere  redatta  in  conformita'
alle  vigenti  norme  sul bollo e deve indicare il tipo e il grado di
scuola o di organismo istituito, nonche' la sede.