Art. 4.
                           Documentazione
  1. La  denuncia  di  inizio  di  attivita'  ovvero  la  domanda  di
autorizzazione  alla  gestione  deve  essere corredata della seguente
documentazione:
    a) nel caso di enti, copia dell'atto costitutivo e dello  statuto
nonche' un certificato da cui risulti che il richiedente ha la legale
rappresentanza dell'ente;
    b)   dichiarazione   resa   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  186 del 10 agosto 1994, attestante la non sussistenza,
anche  nei  confronti  di  conviventi  nominativamente  indicati  (ex
certificato  antimafia),  delle  cause  di divieto, di decadenza o di
sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo stesso;
    c)  relazione  sull'attivita'  didattica  e/o  educativa  che  si
intende svolgere e sul personale impiegato;
    d)  pianta  planimetrica  dei  locali  utilizzati compilata da un
tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui  l'edificio  si
articola,   dovranno  risultare  connotati  per  quanto  concerne  la
destinazione e l'uso di essi;
    e) certificato di agibilita' incondizionata  dei  locali  ad  uso
scolastico,  rilasciato dal sindaco. Qualora sia in corso la relativa
richiesta, nelle  more  del  rilascio  del  certificato  puo'  essere
presentata  una  perizia  tecnica  giurata rilasciata da un tecnico e
accompagnata da un attestato del comune da cui si  rilevi  l'avvenuta
richiesta del suddetto certificato di agibilita'.  La perizia tecnica
dev'essere   descrittiva  e  contenere  indicazioni  sulle  prove  di
collaudo ed altre misure effettuate per l'uso scolastico;
    f) certificato di prevenzione incendi dei locali  rilasciato  dai
vigili  del  fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982).  Nel  caso  in  cui  non  sia
prescritto  il  certificato,  l'interessato  dovra' allegare apposita
dichiarazione, datata e sottoscritta, da cui risulti che  le  persone
contemporaneamente  presenti  nello  stabile  non  superino  le cento
unita'  e  che  la  centrale  termica  abbia  una  potenzialita'  non
superiore a 100.000 Kcal/h;
    g)   certificato  di  idoneita'  ad  uso  scolastico  dei  locali
rilasciato  dalla  U.S.L.  competente  da  cui  risulti   l'idoneita'
igienica  dei  locali  con  la  specificazione della destinazione dei
locali stessi e della  ricettivita'  massima  di  alunni  (globale  e
distinta per aule).
  2.   I   cittadini   dell'Unione  europea  devono  allegare  idonea
documentazione  atta  a  dimostrare  l'appartenenza  ad   uno   Stato
dell'Unione europea.
  3.  Sia  i  cittadini  dell'Unione europea (che denunciano l'inizio
dell'attivita') sia i cittadini appartenenti a Paesi  extracomunitari
(che   presentano   domanda   di   autorizzazione)   devono  allegare
certificazione rilasciata in data non  anteriore  a  tre  mesi  dallo
Stato  o dagli Stati di origine e di residenza relative ai precedenti
penali ed ai carichi penali pendenti.
  Dette certificazioni devono essere legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche-consolari    italiane    all'estero     territorialmente
competenti  -  salvo  i casi di esonero dalla legalizzazione previsti
dai vigenti accordi internazionali in materia  -  e  accompagnate  da
traduzione ufficiale.
  4.   I  cittadini  appartenenti  a  Paesi  extracomunitari  debbono
presentare il permesso di soggiorno per lavoro.
  5. I cittadini e  gli  enti  italiani  che  intendono  istituire  o
gestire   scuole   ed   organismi  di  cui  alla  presente  ordinanza
indirettamente promossi o controllati da cittadini o  enti  stranieri
debbono presentare documentazione atta a dimostrare detta circostanza
ovvero   l'esistenza   di  rapporti  amministrativi  con  i  predetti
cittadini o enti stranieri.