Art. 5.
                     Adempimenti amministrativi
  1. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena  ricevuta  la
denuncia di inizio dell'attivita', ne invia immediatamente copia alla
prefettura  competente per territorio, per eventuali comunicazioni di
elementi ostativi allo svolgimento dell'attivita'.
  Entro sessanta giorni dalla  denuncia,  l'amministrazione  verifica
d'ufficio,  tramite  visita ispettiva, l'esistenza dei presupposti di
legge.
  La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso
dell'amministrazione,  qualora   non   intervenga   un   divieto   di
prosecuzione  dell'attivita'  entro il menzionato termine di sessanta
giorni dalla denuncia stessa.
  2. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena  ricevuta  la
richiesta  di  autorizzazione,  ne  invia  immediatamente  copia alla
prefettura competente per territorio, per  l'eventuale  comunicazione
di elementi ostativi allo svolgimento dell'attivita'.
  Contemporaneamente,  la  domanda viene trasmessa al Ministero degli
affari esteri per l'acquisizione del prescritto parere.
  Qualora entro  quarantacinque  giorni  il  Ministero  degli  affari
esteri non abbia fatto conoscere il proprio parere, questo si intende
favorevolmente accolto.
  Il  predetto  termine  viene  interrotto qualora il Ministero degli
esteri  comunichi  prima  di  detta  scadenza  di  non  poter  ancora
esprimere  il parere di competenza in attesa di acquisire i necessari
elementi richiesti alle competenti autorita' dei Paesi interessati.
  Il Ministero,  acquisito  il  parere  del  Ministero  degli  affari
esteri,  verificata  l'esistenza  dei  presupposti  di legge, tramite
visita  ispettiva,  emana  il  decreto   autorizzativo,   che   sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.
  Qualora  entro  centoventi giorni dalla presentazione della domanda
non venga emanato  un  provvedimento  di  diniego,  la  richiesta  si
considera favorevolmente accolta.