Art. 8. Attivita' di vigilanza e di controllo 1. La vigilanza e il controllo sulle scuole e sugli organismi di tipo didattico o educativo stranieri spetta al Ministero della pubblica istruzione. 2. Ai fini della vigilanza e del controllo, il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti interessati notizie necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.