Art. 8.
                Attivita' di vigilanza e di controllo
  1. La vigilanza e il controllo sulle scuole e  sugli  organismi  di
tipo  didattico  o  educativo  stranieri  spetta  al  Ministero della
pubblica istruzione.
  2. Ai fini della vigilanza e del controllo, il Ministero si riserva
di  richiedere  ai  soggetti  interessati  notizie  necessarie   allo
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.