Art. 9. Verifiche periodiche 1. Il Ministro della pubblica istruzione verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti amministrativi relativi alle scuole ed istituti di cui all'art. 1, comma 1, e adotta tutte le misure di propria competenza per adeguare la relativa disciplina ai principi e alle disposizioni della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994. Ai fini predetti, promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli utenti interessati in merito alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione. 2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in merito ad esse sono illustrate in una relazione che deve essere inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.