Art. 9.
                        Verifiche periodiche
  1. Il Ministro della pubblica istruzione verifica periodicamente la
funzionalita',  la  trasparenza  e  la  speditezza  dei  procedimenti
amministrativi  relativi  alle  scuole ed istituti di cui all'art. 1,
comma 1, e adotta tutte le misure di propria competenza per  adeguare
la relativa disciplina ai principi e alle disposizioni della legge n.
241/1990  e  del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994.
Ai  fini  predetti,  promuove  iniziative  dirette  ad  acquisire  la
valutazione  degli  utenti  interessati  in  merito alla qualita' dei
servizi resi dall'amministrazione.
  2. I risultati delle verifiche  svolte  e  le  misure  adottate  in
merito  ad  esse  sono  illustrate  in  una relazione che deve essere
inviata, entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  alla  Presidenza  del
Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.