A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale degli affari generali e del personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente EUR - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale PREMESSA. Si richiamano, in merito all'argomento indicato in oggetto, le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/93 del 9 marzo 1993, n. 8/94 del 31 marzo 1994, n. 2/95 del 13 gennaio 1995 e n. 10/95 del 25 marzo 1995, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, n. 83 dell'11 aprile 1994, n. 52 del 3 marzo 1995 e n. 83 dell'8 aprile 1995. Per quanto concerne in particolare la materia delle "aspettative e permessi sindacali", le nuove disposizioni contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993, sono state richiamate ed integrate anche dalle ulteriori norme previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995. Tali ulteriori disposizioni specificano che, le amministrazioni pubbliche "utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica", sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi per qualifica e sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente". Tale obbligo di comunicazione riguarda anche il personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo di giorni e delle ore". I dati riepilogativi delle comunicazioni in parola, effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa (art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 e art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nel sottolineare che, per esplicita previsione dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, il Dipartimento della funzione pubblica, in occasione della trasmissione dei dati concernenti i permessi sindacali, retribuiti e non, "verifica il rispetto nei limiti previsti" nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' appena il caso di ricordare che le amministrazioni pubbliche, che erano interessate dalla precedente normativa, in materia di permessi sindacali, non sono piu' tenute ora alle comunicazioni derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Tali puntuali comunicazioni, necessarie al Dipartimento della funzione pubblica al fine delle opportune verifiche, in corso di anno, dei singoli provvedimenti delle giornate di permesso, cumulate e non, sono infatti superate dalla vigente normativa, la quale ha esplicitamente abrogato gli articoli di legge di cui al citato combinato disposto, ha chiaramente previsto il divieto di cumulo di permessi e, quindi, ha affidato il compito di resoconto dei permessi sindacali alla sola comunicazione di cui alla presente direttiva-circolare. Si ritiene opportuno, piuttosto, sottolineare, sempre con riferimento alle procedure di verifica in materia di permessi sindacali, che, in applicazione dell'art. 3, comma 11, e dell'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, l'effettiva utilizzazione sia dei permessi sindacali retribuiti sia di quelli non retribuiti "deve essere certificata entro tre giorni al dirigente l'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale dell'amministrazione". Per quanto concerne, infine, il "personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica", si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993. Particolarita' nell'anno 1995 in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali. E' noto che l'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, in materia di nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali e' divenuto operativo solo a decorrere dal 2 agosto 1995. Infatti, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 3, commi 31 e 34, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, in data 8 aprile 1994 e' stato sottoscritto tra il Ministro per la funzione pubblica e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'accordo sindacale per la definizione della nuova disciplina in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali. A seguito di tale accordo sono state svolte le seguenti principali attivita'; "intesa" della Confederazione permanente Stato-regioni espressa in data 2 agosto 1994; preventiva approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994; parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 1994, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994; 27 ottobre 1994: data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994; 2 febbraio 1995: riunione della sezione di controllo della Corte dei conti e conseguente deliberazione del primo collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiaratoria di "non luogo a deliberare" in merito al regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718; pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995; decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza medica e veterinaria; decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza medica e veterinaria. Questi due ultimi decreti del 5 maggio 1995, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995 dopo la registrazione della Corte dei conti operata in data 10 luglio 1995, a seguito di richiesta di chiarimenti e risposta dell'amministrazione. In conseguenza di quanto illustrato, la riduzione nella misura del 50% della consistenza numerica delle aspettative e dei permessi sindacali gia' in atto e' quindi slittata rispetto ai tempi originariamente previsti, se si considera che nell'accordo e nel relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento era stata prevista una progressiva riduzione, articolata in due fasi, che si sarebbe dovuta concludere il 15 dicembre 1994. Ed infatti la prevista riduzione numerica, dato il tempo trascorso per adempiere alle procedure illustrate, non ha potuto che avere concreto effetto soltanto dopo i predetti provvedimenti attuativi (del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994) del 5 maggio 1995, in precedenza riportati (muniti anche essi dei previsti requisiti di efficacia), di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali. Si sottolinea che tali due ultimi provvedimenti, come gia' detto, a seguito della registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 1995, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1995. In conseguenza delle illustrate particolari vicende attuative dell'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, mentre il 1994 e' stato interamente disciplinato dalle normative previgenti, nel 1995 e' da evidenziarsi la particolarita' che i dati del 1 gennaio 1995 sino al 1 agosto 1995 che saranno inviati da codeste amministrazioni si riferiscono alla normativa previgente, contemplando pertanto i soli istituti delle aspettative retribuite e dei permessi sindacali retribuiti mentre i dati dal 2 agosto 1995 sino al 31 dicembre 1995 che saranno inviati dalle amministrazioni si riferiscono invece alla nuova disciplina, contemplando, di conseguenza, tra l'altro quattro diversi istituti, (in luogo dei precedenti due istituti) e precisamente i distacchi sindacali retribuiti, le aspettative sindacali non retribuite, i permessi sindacali retribuiti ed i permessi sindacali non retribuiti. Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1995. Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi, per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 1996 (come disposto dal citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), gli elenchi nominativi del personale dipendente: a) che e' stato collocato in aspettivata o permesso per funzioni pubbliche nell'anno 1995 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche; b) che e' stato collocato in aspettativa sindacale retribuita (dal 1 gennaio al 1 agosto 1995) o in distacco sindacale retribuito (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale retribuita o in distacco sindacale retribuito, e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile soltanto gli elenchi del personale collocato in aspettativa sindacale retribuita, in quanto il nuovo istituto del distacco sindacale retribuito avra' decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1996); c) che ha fruito di permessi sindacali retribuiti nell'anno 1995 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite e del sindacato di appartenenza; d) che e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale non retribuita e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile non ricorre la fattispecie nel 1995, in quanto il nuovo istituto avra' decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1996); e) che ha fruito di permessi sindacali non retribuiti (dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite e del sindacato di appartenenza (per le Forze di polizia ad ordinamento civile non ricorre la fattispecie nel 1995, in quanto il nuovo istituto avra' decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1996). Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che - ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1993, dei commi 4 e 6 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 - le amministrazioni pubbliche "sono tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Rilevazione dati e loro trasmissione. Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare le schede allegate distinte per: aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A); aspettative sindacali retribuite e distacchi sindacali retribuiti (scheda B); permessi sindacali retribuiti (scheda C); aspettative sindacali non retribuite (scheda D); permessi sindacali non retribuiti (scheda E). Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale in una delle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione "negativo". Oltre alla documentazione di cui alle allegate schede cartacee, tutte le amministrazioni pubbliche - escluse soltanto quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato - sono tenute a fornire i dati indicativi nelle predette schede anche su supporto magnetico (dischetti). A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su supporto magnetico distribuito ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni capoluoghi di provincia, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti ed istituzione di ricerca e sperimentazione con l'invito di curarne essi stessi la diffusione presso le proprie amministrazioni periferiche che ne facciano richiesta. Inoltre il predetto supporto magnetico sara' fornito alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province. I supporti magnetici verranno consegnati ad un funzionario, designato dalle predette amministrazioni pubbliche, in una apposita riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel corso della quale saranno forniti chiarimenti e saranno illustrate le modalita' tecniche della rilevazione in argomento. Tale riunione sara' tenuta nel mese di febbraio 1996, o al massimo nei primi 15 giorni del mese di marzo 1996, dandone comunicazione a mezzo telefax. Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere, nella loro qualita' anche di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalita' in precedenza indicate ed a trasmetterle, unitamente ai predetti supporti magnetici, con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 31 maggio 1996 (normativamente previsto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Modalita' particolari di rilevazione e trasmissione di dati. a) Ministeri. Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito nella apposita riunione di cui si e' detto in precedenza. b) Enti pubblici non economici. I seguenti enti: ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito nella apposita riunione di cui si e' detto in precedenza. I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ripete - potra' essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee. c) Regioni - Autonomie locali. c1) Regioni. Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi: ai propri uffici; agli enti pubblici non economici da essa dipendenti; agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione). Ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito nella apposita riunione di cui si e' detto in precedenza. c2) Enti locali. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle comunita' montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma informatizzato. Gli enti locali potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia competente, oppure alle prefetture. Tutte le province potranno utilizzare il sistema UPITEL per l'invio al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative e permessi sindacali ed alle aspettative e permessi per funzioni pubbliche. Il programma informatizzato predisposto verra' pertanto trasmesso dall'UPITEL, tramite rete telematica, a tutte le province, che, a loro volta, ne coordineranno la diffusione agli enti locali del proprio territorio. Tutte le province, come gia' precisato - oltre a prestare l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra i comuni, alle IPAB ed alle comunita' montane - provvederanno alla raccolta dei dati in questione (anche di quelli negativi), trasmettendoli, tramite rete telematica, all'UPITEL, che, a sua volta, ne curera' l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il programma su supporto magnetico verra' consegnato ad un rappresentante della provincia nella apposita riunione, in cui si e' detto in precedenza. c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. e) Servizio sanitario nazionale. Alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanita', ai cui rappresentanti i supporti magnetici saranno forniti nella apposita riunione di cui si e' detto in precedenza. Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico. f) Istituzioni ed enti di ricerca. Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso in cui non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico, (quest'ultimo potra' essere richiesto alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee. g) Scuola. Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. h) Universita'. Ciascuna universita' ed istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. i) Forze di polizia ad ordinamento civile. Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato), Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. l) Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ANAV, ASI, CONI, ENEA, Ente EUR, Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, Unioncamere). Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. Termine per la trasmissione dei dati. Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1996 (espressamente disposto - come gia' ricordato - dal citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A., sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti. Al riguardo si evidenzia anche - in maniera particolare - che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, prevede, nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, la possibilita' di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilita', il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilita' del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 1996 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare. Il Ministro: FRATTINI Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 125