A tutti i Ministeri - Gabinetto  -
                                  Direzione   generale  degli  affari
                                  generali e del personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il tramite dei rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                   Agli    istituti   autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                  all'art. 73, comma 5,  del  decreto
                                  legislativo  n.  29/1993  (A.S.I. -
                                  Unioncamere E.N.E.A. -  A.N.A.V.  -
                                  R.A.I.  -  I.C.E. - C.O.N.I. - Ente
                                  EUR - Enti autonomi lirici e  delle
                                  istituzioni concertistiche)
                                  All'Agenzia  per  la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Ufficio      del      coordinamento
                                  amministrativo - Dipartimento degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Dipartimento   per    gli    affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                  Alle    confederazioni    ed   alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
PREMESSA.
  Si richiamano, in merito  all'argomento  indicato  in  oggetto,  le
precedenti  direttive-circolari  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/93 del  9  marzo
1993,  n.  8/94  del  31 marzo 1994, n. 2/95 del 13 gennaio 1995 e n.
10/95 del 25 marzo 1995, pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  60 del 13 marzo 1993, n. 83 dell'11 aprile 1994, n. 52
del 3 marzo 1995 e n. 83 dell'8 aprile 1995.
  Per quanto concerne in particolare la materia delle "aspettative  e
permessi sindacali", le nuove disposizioni contenute nell'art. 54 del
decreto  legislativo  n. 29/1993, modificato dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 470/1993, sono state  richiamate  ed  integrate  anche
dalle  ulteriori norme previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre  1994,  n.  770,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995.
  Tali  ulteriori  disposizioni  specificano  che, le amministrazioni
pubbliche   "utilizzando   modelli   di   rilevazione   e   procedure
informatizzate,  anche  elettroniche ed a lettura ottica, predisposti
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica",  sono  tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi  per  qualifica  e
sindacato,  del  personale  che  ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali  nell'anno  precedente".  Tale  obbligo  di   comunicazione
riguarda  anche  il  personale  dipendente che ha fruito dei permessi
sindacali  nell'anno  precedente  con   l'indicazione   per   ciascun
nominativo del numero complessivo di giorni e delle ore".
  I  dati  riepilogativi  delle  comunicazioni  in parola, effettuate
dalle  amministrazioni  pubbliche,  come   da   espressa   previsione
normativa  (art.  54,  comma  6, del decreto legislativo n. 29/1993 e
art. 6, comma  5,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  770/1994),  devono  essere  pubblicati  -  a  cura  del
Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito  allegato  alla
relazione  annuale  sullo  stato  della  pubblica  amministrazione da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge  29  marzo
1983, n. 93.
  Nel  sottolineare  che, per esplicita previsione dell'art. 6, comma
3, del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.
770/1994, il Dipartimento della funzione pubblica, in occasione della
trasmissione  dei dati concernenti i permessi sindacali, retribuiti e
non, "verifica il rispetto nei limiti previsti" nel medesimo  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e' appena il caso di
ricordare che le amministrazioni  pubbliche,  che  erano  interessate
dalla  precedente  normativa,  in  materia di permessi sindacali, non
sono piu' tenute  ora  alle  comunicazioni  derivanti  dal  combinato
disposto  di  cui  all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e
all'art. 47  della  legge  18  marzo  1968,  n.  249.  Tali  puntuali
comunicazioni,  necessarie al Dipartimento della funzione pubblica al
fine delle  opportune  verifiche,  in  corso  di  anno,  dei  singoli
provvedimenti  delle  giornate  di  permesso,  cumulate  e  non, sono
infatti superate dalla vigente normativa, la quale ha  esplicitamente
abrogato  gli  articoli di legge di cui al citato combinato disposto,
ha chiaramente previsto il divieto di cumulo di permessi  e,  quindi,
ha  affidato il compito di resoconto dei permessi sindacali alla sola
comunicazione di cui alla presente direttiva-circolare.
  Si   ritiene   opportuno,   piuttosto,   sottolineare,  sempre  con
riferimento  alle  procedure  di  verifica  in  materia  di  permessi
sindacali, che, in applicazione dell'art. 3, comma 11, e dell'art. 4,
comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  770/1994,  l'effettiva  utilizzazione  sia dei permessi sindacali
retribuiti sia di quelli  non  retribuiti  "deve  essere  certificata
entro   tre   giorni  al  dirigente  l'ufficio  di  appartenenza  del
dipendente  in  permesso  sindacale  da   parte   dell'organizzazione
sindacale  che  ha  richiesto  ed utilizzato il permesso. Il predetto
dirigente  provvedera'   ad   informare   il   capo   del   personale
dell'amministrazione".
  Per  quanto concerne, infine, il "personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una  funzione  pubblica",
si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione
dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto
legislativo n. 29/1993.
 Particolarita' nell'anno 1995 in materia di distacchi,
  aspettative e permessi sindacali.
  E'  noto  che l'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, in materia di
nuova disciplina dei distacchi,  delle  aspettative  e  dei  permessi
sindacali e' divenuto operativo solo a decorrere dal 2 agosto 1995.
  Infatti, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e
dell'art.  3, commi 31 e 34, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, in
data 8 aprile 1994 e' stato  sottoscritto  tra  il  Ministro  per  la
funzione   pubblica   e   le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  l'accordo  sindacale  per  la
definizione   della   nuova   disciplina  in  materia  di  distacchi,
aspettative e permessi sindacali.
  A seguito di tale accordo sono state svolte le seguenti  principali
attivita';
   "intesa" della Confederazione permanente Stato-regioni espressa in
data 2 agosto 1994;
   preventiva  approvazione  del  Consiglio dei Ministri nella seduta
del 5  agosto  1994  dello  schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  di  recepimento  dell'accordo dell'8 aprile
1994;
   parere favorevole del Consiglio di Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
   approvazione  da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del
27 ottobre  1994,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di recepimento dell'accordo dell'8 aprile 1994;
   27 ottobre 1994: data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994;
   2  febbraio  1995: riunione della sezione di controllo della Corte
dei conti e conseguente deliberazione del primo  collegio,  n.  41/95
del  2  febbraio  1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiaratoria di
"non luogo a deliberare" in merito al regolamento, divenuto  pertanto
efficace  ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718;
   pubblicazione   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 770/1994 nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  5  aprile
1995;
   decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di
determinazione  e  ripartizione,  ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del  contingente  complessivo
dei  distacchi  sindacali,  utilizzabili  in tutte le amministrazioni
pubbliche, per ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  del
pubblico   impiego   e   per   ciascuna  autonoma  separata  area  di
contrattazione collettiva per il personale e per la dirigenza  medica
e veterinaria;
   decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di
determinazione  e  ripartizione,  ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, del monte ore complessivo dei
permessi  sindacali,  utilizzabili  in   tutte   le   amministrazioni
pubbliche,  per  ciascun  comparto  di  contrattazione collettiva del
pubblico  impiego  e  per  ciascuna   autonoma   separata   area   di
contrattazione  collettiva per il personale e per la dirigenza medica
e veterinaria.
  Questi due ultimi decreti del 5 maggio 1995, sono stati  pubblicati
nel  supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto 1995 dopo la registrazione della Corte dei  conti  operata  in
data 10 luglio 1995, a seguito di richiesta di chiarimenti e risposta
dell'amministrazione.
  In  conseguenza di quanto illustrato, la riduzione nella misura del
50% della consistenza  numerica  delle  aspettative  e  dei  permessi
sindacali   gia'  in  atto  e'  quindi  slittata  rispetto  ai  tempi
originariamente previsti, se si  considera  che  nell'accordo  e  nel
relativo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
recepimento era stata prevista una progressiva riduzione,  articolata
in due fasi, che si sarebbe dovuta concludere il 15 dicembre 1994.
  Ed  infatti la prevista riduzione numerica, dato il tempo trascorso
per adempiere alle procedure illustrate,  non  ha  potuto  che  avere
concreto  effetto  soltanto  dopo  i predetti provvedimenti attuativi
(del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  770/1994)
del  5  maggio  1995,  in precedenza riportati (muniti anche essi dei
previsti requisiti di efficacia), di  determinazione  e  ripartizione
del  contingente  complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore
complessivo dei permessi sindacali. Si sottolinea che tali due ultimi
provvedimenti, come gia' detto, a seguito della  registrazione  della
Corte  dei  conti  in  data 10 luglio 1995, sono stati pubblicati nel
supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  2
agosto 1995.
  In  conseguenza  delle  illustrate  particolari  vicende  attuative
dell'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, mentre il  1994  e'  stato
interamente  disciplinato  dalle normative previgenti, nel 1995 e' da
evidenziarsi la particolarita' che i dati del 1 gennaio 1995 sino  al
1  agosto  1995  che  saranno  inviati  da codeste amministrazioni si
riferiscono alla normativa previgente, contemplando pertanto  i  soli
istituti  delle  aspettative  retribuite  e  dei  permessi  sindacali
retribuiti mentre i dati dal 2 agosto 1995 sino al 31  dicembre  1995
che  saranno inviati dalle amministrazioni si riferiscono invece alla
nuova disciplina, contemplando, di conseguenza, tra  l'altro  quattro
diversi   istituti,   (in   luogo  dei  precedenti  due  istituti)  e
precisamente  i  distacchi  sindacali  retribuiti,   le   aspettative
sindacali  non  retribuite,  i  permessi  sindacali  retribuiti  ed i
permessi sindacali non retribuiti.
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1995.
  Per  poter  assolvere  ai  richiamati  precisi  dettati  e  termini
legislativi, per poter disporre in tempo utile dei dati in  argomento
si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro e non oltre il 31  maggio  1996  (come  disposto  dal
citato  art.  6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  770/1994), gli elenchi nominativi del personale dipendente:
    a) che e' stato collocato in aspettivata o permesso per  funzioni
pubbliche  nell'anno  1995  (dal  1 gennaio al 31 dicembre 1995), con
l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita,  del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore
in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;
    b) che e' stato collocato  in  aspettativa  sindacale  retribuita
(dal  1  gennaio al 1 agosto 1995) o in distacco sindacale retribuito
(dal 2 agosto al 31 dicembre 1995), con l'indicazione,  a  fianco  di
ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo
dei   giorni  in  aspettativa  sindacale  retribuita  o  in  distacco
sindacale retribuito, e del sindacato di appartenenza (per  le  Forze
di  polizia  ad ordinamento civile soltanto gli elenchi del personale
collocato in aspettativa sindacale retribuita,  in  quanto  il  nuovo
istituto  del distacco sindacale retribuito avra' decorrenza soltanto
dal 1 gennaio 1996);
    c) che ha fruito di permessi sindacali retribuiti nell'anno  1995
(dal  1  gennaio al 31 dicembre 1995), con l'indicazione, a fianco di
ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo
delle  ore  di  permesso  sindacale  fruite  e   del   sindacato   di
appartenenza;
    d) che e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita
(dal  2  agosto  al  31  dicembre  1995), con indicazione a fianco di
ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo
dei giorni in aspettativa sindacale non retribuita e del sindacato di
appartenenza (per le Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  non
ricorre  la  fattispecie  nel 1995, in quanto il nuovo istituto avra'
decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1996);
    e) che ha fruito di permessi  sindacali  non  retribuiti  (dal  2
agosto  al  31  dicembre 1995), con l'indicazione a fianco di ciascun
nominativo, della qualifica rivestita, del numero  complessivo  delle
ore  di  permesso  sindacale non retribuito fruite e del sindacato di
appartenenza (per le Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  non
ricorre  la  fattispecie  nel 1995, in quanto il nuovo istituto avra'
decorrenza soltanto dal 1 gennaio 1996).
  Si ritiene necessario mettere in  particolare  evidenza  che  -  ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n.
93/1993,  dei commi 4 e 6 dell'articolo 54 del decreto legislativo n.
29/1993 e dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994 - le amministrazioni pubbliche
"sono tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Rilevazione dati e loro trasmissione.
  Per   facilitare  la  lettura  e  la  memorizzazione  dei  dati  in
argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare  le
schede allegate distinte per:
   aspettative e permessi per funzioni pubbliche
(scheda A);
   aspettative  sindacali retribuite e distacchi sindacali retribuiti
(scheda B);
   permessi sindacali retribuiti (scheda C);
   aspettative sindacali non retribuite (scheda D);
   permessi sindacali non retribuiti (scheda E).
  Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale
in  una  delle  suddette  posizioni  giuridiche,  con   l'annotazione
"negativo".
  Oltre  alla  documentazione  di  cui alle allegate schede cartacee,
tutte le amministrazioni pubbliche - escluse soltanto quelle che  non
sono dotate di alcun sistema informatizzato - sono tenute a fornire i
dati  indicativi  nelle  predette  schede anche su supporto magnetico
(dischetti).
  A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare
le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su  supporto
magnetico  distribuito  ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province,  ai
comuni  capoluoghi  di  provincia,  ai  maggiori  enti  pubblici  non
economici,  ai  maggiori   enti   ed   istituzione   di   ricerca   e
sperimentazione  con  l'invito  di  curarne essi stessi la diffusione
presso  le  proprie  amministrazioni  periferiche  che  ne   facciano
richiesta.
  Inoltre   il   predetto   supporto  magnetico  sara'  fornito  alle
prefetture,  in  modo  che  le  stesse  possano  corrispondere   alle
richieste  sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle
altre amministrazioni pubbliche e, in  particolare,  dei  comuni,  in
coordinamento, per questi ultimi, con le province.
  I   supporti  magnetici  verranno  consegnati  ad  un  funzionario,
designato dalle predette amministrazioni pubbliche, in  una  apposita
riunione   presso   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, nel corso della  quale  saranno
forniti  chiarimenti e saranno illustrate le modalita' tecniche della
rilevazione in argomento. Tale riunione  sara'  tenuta  nel  mese  di
febbraio  1996,  o  al  massimo nei primi 15 giorni del mese di marzo
1996, dandone comunicazione a mezzo telefax.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione  dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'   di
svolgere,  nella  loro  qualita'  anche  di  presidenti  dei comitati
metropolitani  e  provinciali  della  pubblica  amministrazione,  una
incisiva  attivita'  ed  azione di coordinamento e di impulso in modo
che nell'ambito della  provincia  di  competenza  le  amministrazioni
pubbliche  provvedano a compilare le allegate schede con le modalita'
in precedenza indicate ed  a  trasmetterle,  unitamente  ai  predetti
supporti  magnetici,  con  ogni  urgenza,  e  comunque  non  oltre il
predetto termine del 31 maggio 1996 (normativamente  previsto),  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Modalita' particolari di rilevazione e trasmissione di dati.
   a) Ministeri.
  Ciascun  Ministero  curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri uffici, centrali e periferici, e  provvedera'  a  trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito nella apposita riunione  di  cui
si e' detto in precedenza.
   b) Enti pubblici non economici.
  I  seguenti  enti:  ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, INAIL,
INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i  propri  uffici,  centrali  e   periferici,   e   provvederanno   a
trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito nella apposita riunione  di  cui
si e' detto in precedenza.
  I  restanti  enti  pubblici  non  economici  di  cui all'art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30  dicembre
1993,  n.  593,  nel caso che non fossero in condizioni di provvedere
anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ripete  -
potra'  essere  richiesto  presso  le  prefetture),  provvederanno ad
inviare i dati  richiesti  compilando  soltanto  le  allegate  schede
cartacee.
   c) Regioni - Autonomie locali.
   c1) Regioni.
  Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
   ai propri uffici;
   agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
   agli  istituti  autonomi  per  le case popolari (i dati relativi a
questi ultimi devono essere  distinti  da  quelli  degli  altri  enti
pubblici non economici dipendenti dalla regione).
  Ciascuna  regione  provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto  magnetico
che  sara'  fornito  nella  apposita  riunione  di cui si e' detto in
precedenza.
   c2) Enti locali.
  Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l,  della  legge  8  giugno
1990,     n.    142,    le    province    presteranno    l'assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni,  alle  IPAB
ed  alle comunita' montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che
a collaborare con le prefetture  nella  distribuzione  del  programma
informatizzato.
  Gli  enti  locali  potranno  chiedere  copia del supporto magnetico
direttamente alla provincia competente, oppure alle prefetture.
  Tutte le province potranno utilizzare il sistema UPITEL per l'invio
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei  dati  relativi   ai
distacchi,  alle aspettative e permessi sindacali ed alle aspettative
e permessi per funzioni pubbliche.
  Il programma informatizzato predisposto verra'  pertanto  trasmesso
dall'UPITEL,  tramite  rete  telematica,  a tutte le province, che, a
loro volta, ne coordineranno  la  diffusione  agli  enti  locali  del
proprio territorio.
  Tutte   le  province,  come  gia'  precisato  -  oltre  a  prestare
l'assistenza tecnico-amministrativa ai  comuni,  ai  consorzi  tra  i
comuni,  alle  IPAB  ed  alle  comunita' montane - provvederanno alla
raccolta  dei  dati  in  questione  (anche   di   quelli   negativi),
trasmettendoli,  tramite  rete  telematica,  all'UPITEL,  che,  a sua
volta, ne curera' l'invio alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
  Il   programma  su  supporto  magnetico  verra'  consegnato  ad  un
rappresentante della provincia nella apposita riunione, in cui si  e'
detto in precedenza.
   c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere
di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a
trasmetterli  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito.
   d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  Ciascuna  azienda  ed  amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e  periferici,  e
provvedera'   a   trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
   e) Servizio sanitario nazionale.
  Alla    distribuzione    del    programma    informatizzato    alle
amministrazioni  di  cui  all'art.  7  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  provvederanno  i
competenti  assessorati regionali alla sanita', ai cui rappresentanti
i supporti magnetici saranno forniti nella apposita riunione  di  cui
si e' detto in precedenza.
  Ciascuno   dei  predetti  assessorati  curera'  poi  la  successiva
raccolta  dei  dati  relativi  alle  amministrazioni   in   questione
rientranti   nel   territorio   di   competenza,   trasmettendoli  al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.
   f) Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a  tutti
i   propri   uffici,   centrali   e  periferici,  e  provvederanno  a
trasmetterli direttamente al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
  Le  restanti  istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.  593,  nel
caso  in  cui  non  fossero  in condizione di provvedere anche con il
predetto supporto magnetico, (quest'ultimo  potra'  essere  richiesto
alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando
soltanto le allegate schede cartacee.
   g) Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e
provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento   della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
   h) Universita'.
  Ciascuna  universita'  ed istituzione universitaria di cui all'art.
10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  dicembre
1993,  n.  593,  curera'  la  raccolta  dei  dati relativi al proprio
personale, e provvedera' a trasmetterli direttamente al  Dipartimento
della  funzione  pubblica  anche  sul  supporto  magnetico  che sara'
fornito.
   i) Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato),
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta dei dati relativi  al  proprio  personale  e  provvedera'  a
trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della funzione pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
   l)  Aziende  ed  enti  di  cui  all'art.  73, comma 5, del decreto
legislativo n.  29/1993  (ANAV,  ASI,  CONI,  ENEA,  Ente  EUR,  Enti
autonomi   lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche,  ICE,  RAI,
Unioncamere).
  Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati  relativi  al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che
sara' fornito.
Termine per la trasmissione dei dati.
  Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine  del  31
maggio  1996  (espressamente  disposto  -  come  gia' ricordato - dal
citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che nell'allegato alla
relazione  annuale  al  Parlamento  sullo  stato  della  P.A.,  sara'
particolare   cura   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
segnalare - per tutte  le  conseguenze  ed  effetti  che  ne  possono
discendere  circa  la  valutazione  generale  della corretta gestione
della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni  pubbliche
inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.
  Al  riguardo  si  evidenzia anche - in maniera particolare - che il
comma 4 dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  770/1994,  prevede,  nel caso di mancato adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche, la  possibilita'  di  disporre
ispezioni  da  parte  del  Dipartimento della funzione pubblica e una
serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione
alla modifica delle piante  organiche,  la  non  autorizzazione  alla
assunzione  di  personale,  il  non  trasferimento  di  personale per
mobilita', il  non  rilascio  di  assensi  preventivi  per  distacchi
sindacali  retribuiti  e  per  aspettative sindacali non retribuite),
oltre che la personale responsabilita' del  funzionario  responsabile
del    procedimento   appositamente   nominato   dall'amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  I Ministri, le  amministrazioni,  le  associazioni,  le  unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della  Repubblica  sono  pregati,
ciascuno  nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare
a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed  associati  con
la  urgenza  che  il  caso  richiede  e  di attivarsi per il rigoroso
rispetto del termine del 31 maggio 1996  per  la  compilazione  e  la
trasmissione  delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo
le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.
                                                Il Ministro: FRATTINI
Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 125