Art. 2. Le direttive di cui all'art. 1 del presente decreto completano ed integrano, per le finalita' di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, le disposizioni della delibera del comitato interministeriale in data 4 febbraio 1977, emanate ai sensi dell'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319.