Art. 2.
   Le  direttive di cui all'art. 1 del presente decreto completano ed
integrano, per le finalita' di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.  36,
le disposizioni della delibera del comitato interministeriale in data
4  febbraio 1977, emanate ai sensi dell'art. 2, lettere b), d) ed e),
della legge 10 maggio 1976, n. 319.