Art. 4. Le direttive di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), costituiscono i criteri fondamentali per il corretto esercizio del servizio idrico integrato e per la prevenzione delle situazioni di crisi idrica, in base ai quali le regioni predispongono la convenzione tipo ed il disciplinare di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.