Art. 4.
   Le direttive di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), costituiscono
i  criteri fondamentali per il corretto esercizio del servizio idrico
integrato e per la prevenzione delle situazioni di crisi  idrica,  in
base  ai  quali  le  regioni  predispongono la convenzione tipo ed il
disciplinare di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.