Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  devono   pervenire,   con
l'osservanza  delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 18 marzo
1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da
indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale  interbancaria
con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste.
  Le  offerte  pervenute  successivamente  al  suddetto  termine  non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al presente articolo,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di  ufficiale  rogante,  il  quale
redige  apposito  verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale
verra'  altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli "specialisti".