Art. 4.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli  di  cui  lo  "specialista"  e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei B.T.P. quinquen nali, ivi compresa quella di  cui
al  primo  comma  dell'art.  1  del  presente  decreto,  ed il totale
assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a
partecipare  al  collocamento  supplementare.    Le richieste saranno
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno  "specialista"  il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti  di  diritto,  ovvero  non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai  rapporti  di
cui al comma precedente.