Il MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  per  la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche  e  sui  relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.  1700,  e  modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato   la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c));
  Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre  1992  che,  in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio  1996,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Considerato che in alcune zone del  territorio  italiano  e'  stata
accertata  su pomacee coltivate la comparsa di focolai della malattia
denominata colpo di fuoco  causata  dal  batterio  Erwinia  amylovora
(Burrill) Winslow et al.;
  Considerato che l'agente causale puo' essere disseminato a breve ed
a grande distanza con i materiali vegetali di vivaio;
  Considerato  che  l'agente  causale puo' essere disseminato a breve
distanza per mezzo di strumenti contaminati nel corso  di  operazioni
colturali   e   per   mezzo   di   vettori   naturali  quali  insetti
impollinatori, e  da  correnti  aeree  trasportanti  aerosol  liquidi
generati  da  pioggia od irrigazione e da aerosol solidi derivanti da
essudati batterici disseccati sulle piante ammalate;
  Considerato che numerose specie di rosacee, coltivate  e  spontanee
dei generi Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Cydonia,
Eriobotrya,  Malus,  Mespilus,  Potentilla, Pyracantha, Pyrus, Rubus,
Sorbus e Stranvaesia, possono esser colpite da  Erwinia  amylovora  e
che  il  contenimento  efficace  o  la  sua  eradicazione in un nuovo
territorio sono possibili solo con interventi tempestivi  e  drastici
sui focolai primari;
  Considerato  che  l'agente  causale puo' sopravvivere almeno trenta
giorni alla superficie di organi vegetali e rimanere  per  almeno  un
anno all'interno di piante ospite senza causare sintomi visibili;
 Considerato  che per pubblica utilita' e' necessario distruggere sia
le piante infette che quelle  in  loro  immediata  vicinanza  perche'
contaminate  da  germi  di  Erwinia  amylovora  epifiti  o  endofiti,
potenziali agenti di nuove infezioni;
  Udito il parere n. 28/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996
dal   Consiglio   superiore  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente  la  lotta
obbligatoria   contro   il   "colpo   di  fuoco  batterico"  (Erwinia
amylovora);
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Scopo generale
  La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo  di
fuoco  delle pomacee, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica
italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.