Il MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c)); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che in alcune zone del territorio italiano e' stata accertata su pomacee coltivate la comparsa di focolai della malattia denominata colpo di fuoco causata dal batterio Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; Considerato che l'agente causale puo' essere disseminato a breve ed a grande distanza con i materiali vegetali di vivaio; Considerato che l'agente causale puo' essere disseminato a breve distanza per mezzo di strumenti contaminati nel corso di operazioni colturali e per mezzo di vettori naturali quali insetti impollinatori, e da correnti aeree trasportanti aerosol liquidi generati da pioggia od irrigazione e da aerosol solidi derivanti da essudati batterici disseccati sulle piante ammalate; Considerato che numerose specie di rosacee, coltivate e spontanee dei generi Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Potentilla, Pyracantha, Pyrus, Rubus, Sorbus e Stranvaesia, possono esser colpite da Erwinia amylovora e che il contenimento efficace o la sua eradicazione in un nuovo territorio sono possibili solo con interventi tempestivi e drastici sui focolai primari; Considerato che l'agente causale puo' sopravvivere almeno trenta giorni alla superficie di organi vegetali e rimanere per almeno un anno all'interno di piante ospite senza causare sintomi visibili; Considerato che per pubblica utilita' e' necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perche' contaminate da germi di Erwinia amylovora epifiti o endofiti, potenziali agenti di nuove infezioni; Udito il parere n. 28/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (Erwinia amylovora); Decreta: Art. 1. Scopo generale La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco delle pomacee, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.