Art. 10.
                        Detenzione di colture
  E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture  di  Erwinia
amylovora.
 Chiunque  per  mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia
od  all'estero  identifichi  come  Erwinia  amylovora   un   batterio
associato  a  materiale  vegetale  presente  o prodotto in territorio
italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al
servizio fitosanitario  regionale  competente  che  provvedera'  alla
conferma (allegato I).