Art. 11.
                            D e r o g h e
  Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le
disposizioni della direttiva  77/93/CEE,  deroghe  alle  disposizioni
dell'art.  10  del  presente  decreto  per prove o scopi scientifici,
nonche' lavori  di  selezione  varietale  purche'  tali  deroghe  non
compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio
di disseminazione dello stesso (allegato I).