Art. 11. D e r o g h e Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purche' tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).