Art. 13. Denuncia degli inadempienti In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati alla autorita' giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1996 Il Ministro: LUCHETTI