Art. 3.
                     Denuncia dei casi sospetti
  E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di  colpo
di  fuoco  al  Servizio  fitosanitario  regionale  che provvedera' ad
effettuare ispezioni  visive  ed  eventuali  analisi  batteriologiche
ufficiali.
  Le  regioni  devono  dare  massima divulgazione alla conoscenza dei
sintomi e della pericolosita' del colpo di fuoco sulle pomacee.
  In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il  servizio
fitosanitario  regionale  al fine di scongiurare la disseminazione di
Erwinia amylovora puo' attuare interventi cautelativi, commisurati al
rischio stimato, incluso il divieto di  trasportare  in  altro  luogo
materiali  vegetali,  contenitori, utensili e macchine dalla azienda,
dal vivaio o dall'area in cui si e' avuta la manifestazione sospetta.
La pianta o le piante  sospette  devono  essere  contrassegnate,  con
divieto di contatto e rimozione.