Art. 3. Denuncia dei casi sospetti E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvedera' ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del colpo di fuoco sulle pomacee. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Erwinia amylovora puo' attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si e' avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.