Art. 4. Accertamento ufficiale di un caso Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui e' stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta e, attorno ad essa, ogni altra pianta ospite asintomatica per un raggio di dieci metri. L'estirpazione e la distruzione sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. In caso di vivai, il servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a dieci metri. Il servizio fitosanitario regionale deve altresi' istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al servizio fitosanitario centrale.