Art. 4.
                  Accertamento ufficiale di un caso
  Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza
di Erwinia  amylovora  in  un  campione  di  materiale  vegetale,  il
servizio  fitosanitario  regionale deve dichiarare contaminata l'area
od il campo da cui e' stato raccolto il campione e provvedere  a  far
estirpare  e  distruggere  immediatamente  ogni  pianta  visibilmente
infetta e, attorno ad essa, ogni altra pianta ospite asintomatica per
un raggio di dieci metri. L'estirpazione e la distruzione sono a cura
e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi  titolo,
sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.
  In caso di vivai, il servizio fitosanitario regionale puo' disporre
l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per
un raggio superiore a dieci metri.
  Il  servizio  fitosanitario  regionale  deve altresi' istituire una
zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per
conoscere l'origine delle piante infette e denunciare  immediatamente
ogni  caso  accertato  di  colpo  di  fuoco al servizio fitosanitario
centrale.