Art. 6.
                  Trattamento del focolaio primario
  Il servizio fitosanitario regionale deve ispezionare ogni  quindici
giorni,  per  il  resto  della stagione vegetativa in cui e' avvenuto
l'accertamento,  tutte  le  piante  ospite  dell'area  o  del   campo
dichiarato  contaminato,  controllando  anche  frequentemente le aree
limitrofe.
  Ogni pianta o parte di pianta con  sintomi  sospetti  di  colpo  di
fuoco  deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta,
senza  la  necessita'  di  analisi   batteriologiche   di   conferma.
L'asportazione  di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata
con taglio ad almeno quaranta cm dal limite prossimale visibile della
lesione.
  Ad inizio  inverno,  a  vegetazione  quiescente,  tutte  le  piante
dell'area  o  del campo dichiarato contaminato devono essere trattate
con un appropriato  principio  attivo  su  indicazione  del  servizio
fitosanitario competente.