Art. 7. Trasporti vietati Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. Gli alveari di api presenti all'interno della zona di sicurezza, che viene istituita secondo quanto previsto all'art. 4, possono essere rimossi e trasportati altrove solo a partire dal mese di ottobre dell'anno di accertamento del caso. Detti alveari andranno comunque allontanati almeno di 5 km prima dell'inizio della successiva fioritura delle piante ospiti. E' vietato introdurre alveari di api nelle zone di sicurezza. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.