Art. 7.
                          Trasporti vietati
  Per  i  dodici  mesi  successivi  alla  scoperta  dell'ultimo  caso
accertato  e'  vietato  trasportare  fuori  dalla zona di sicurezza o
mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia  amylovora  o  loro  parti
senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
  Per  i  dodici  mesi  successivi  alla  scoperta  dell'ultimo  caso
accertato  e'  vietato  trasportare  fuori  dall'area  o  dal   campo
dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia
amylovora   (inclusi   polline,   frutti  e  semi)  senza  preventiva
autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
  Gli alveari di api presenti all'interno della  zona  di  sicurezza,
che  viene  istituita  secondo  quanto  previsto  all'art. 4, possono
essere rimossi e trasportati altrove  solo  a  partire  dal  mese  di
ottobre  dell'anno  di  accertamento del caso. Detti alveari andranno
comunque  allontanati  almeno  di  5  km  prima   dell'inizio   della
successiva fioritura delle piante ospiti.
  E' vietato introdurre alveari di api nelle zone di sicurezza.
  In  deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo'
autorizzare  la  commercializzazione  di  piante  ospiti  di  Erwinia
amylovora  o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o
verso Paesi terzi.