Art. 8.
                  Distruzione delle piante infette
  L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di  piante  e  la
loro  distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o
del  conduttore  sotto  il  controllo  del   servizio   fitosanitario
regionale.  Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di
estirpazione delle piante infette o in  area  limitrofa,  e  bruciate
fino all'incenerimento.
  Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori
dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
  Il  servizio  fitosanitario regionale, al termine delle operazioni,
deve  accertare  che  tutti  gli  strumenti  di  taglio  siano  stati
sterilizzati in loco per via chimica o fisica.