Art. 9.
                       Indagine epidemiologica
  Il   servizio   fitosanitario   regionale,   immediatamente    dopo
l'accertamento ufficiale di un focolaio, deve effettuare un'ispezione
presso  i  vivai  delle  ditte  da  cui  provengono le piante infette
trovate nell'area o nel campo  dichiarato  contaminato,  estendendola
anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
  Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento
del  caso,  il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre
due  ispezioni  nonche'   due   nell'anno   seguente,   nei   periodi
maggio-luglio  e  settembre-ottobre.  Qualora  i vivai della ditta si
trovino  in  altra  regione,  deve  essere  avvertito   il   servizio
fitosanitario  regionale competente per territorio che effettuera' le
dovute ispezioni.
  I servizi fitosanitari regionali  devono  trasmettere  al  servizio
fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.
  Il  servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve
rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire
dal  mese  di  settembre  dell'anno  precedente  l'accertamento   del
focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai
servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.