IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n.  526,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  10  febbraio  1996, n. 53, recante, fra
l'altro, disposizioni urgenti in materia  di  estinzione  di  crediti
d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che:
   al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta
relativi  alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con  modificazioni,
nella  legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di
titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto
dalle predette disposizioni legislative, non superiore a  lire  8.689
miliardi;
   il  godimento  dei  suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio
1996;
  Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare:
   l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro,  l'estinzione  dei  crediti
relativi  al  periodo  d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di
ammontare, al  netto  degli  interessi,  non  inferiore  a  lire  100
milioni)  mediante  assegnazione  ai creditori di titoli di Stato, le
cui caratteristiche vengono determinate con decreto del Ministro  del
tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993;
   l'art.  5,  ove  si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti
relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza
indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione  ai  creditori
di  titoli  di  Stato, le cui caratteristiche vengono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi  entro  il  31  dicembre
1994;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
determinate le caratteristiche  dei  titoli  di  Stato  previsti  dai
citati articoli 1 e 5 del decreto-legge n. 307 del 1994:
   n.  101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre  1993,  con  cui  sono  state  determinate  le
caratteristiche dei titoli di Stato previsti dall'art. 1 del predetto
provvedimento legislativo;
   n.   398876  del  22  dicembre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state determinate
le  caratteristiche  dei  titoli  di  Stato  di   cui   al   medesimo
decreto-legge, prevedendosi, tra l'altro, l'arrotondamento al milione
inferiore dell'importo di ciascun credito;
  Ritenuto  di  dover  ora  provvedere  a definire le caratteristiche
finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalita' di  cui
all'art.  1  del  citato  decreto-legge n. 526 del 1995, in attesa di
poter procedere, sulla base degli elenchi  dei  contribuenti  che  il
Ministero  delle  finanze  provvedera'  ad  inviare, all'emissione ed
all'assegnazione dei titoli stessi ai soggetti creditori d'imposta;
  Tenuto conto delle differenti caratteristiche dei crediti d'imposta
da estinguere mediante l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato,
ed, in particolare, dell'importo minimo dei crediti medesimi, pari  a
lire  cento  milioni  per  quelli  previsti  dall'art.  1  del citato
decreto-legge n. 307 del 1994, e pari a lire un  milione  per  quelli
previsti dall'art. 5 del medesimo provvedimento legislativo;
  Vista  la  lettera in data 2 marzo 1996, con cui il Ministero delle
finanze ha rappresentato l'esigenza di  definire  le  caratteristiche
degli  emittendi  titoli,  prevedendo  l'arrotondamento degli importi
dovuti a ciascun creditore d'imposta  al  milione  superiore,  per  i
crediti  riferentisi all'anno d'imposta 1987 (relativi alle richieste
presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 307  del  1994),
ed  al  milione  inferiore, per i crediti riferentisi alle annualita'
1989 e  precedenti  (relativi  alle  richieste  presentate  ai  sensi
dell'art. 5 del medesimo provvedimento legislativo);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1  del decreto-legge 13
dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge  10
febbraio  1996,  n.  53,  ai soggetti creditori d'imposta di cui alla
medesima disposizione legislativa,  ed  indicati  negli  elenchi  che
verranno  all'uopo  trasmessi  dal  Ministero  delle finanze, saranno
assegnati, ad  estinzione  dei  rispettivi  crediti,  certificati  di
credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
   tasso  d'interesse  semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1
luglio 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e'  pari  al  5,40
per cento.
  Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30
centesimi  di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni
ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  sei  mesi,  arrotondato  ai  5
centesimi  piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio  e  pagabili  il  1
luglio  successivo  ed alla fine del mese di giugno per le cedole con
godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo.
  Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e'  pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo  stesso,  moltiplicato  per  il
rapporto  percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso  di  rendimento  semestrale
lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla
prima  verra'  determinato  dividendo per due la media aritmetica dei
tassi d'interesse annuali, calcolati in  regime  di  capitalizzazione
semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale
e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale  lordo  del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo delle cedole  successive  alla  prima  sara'  pari  al  tasso
semestrale,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice  e
arrotondato ai  5  centesimi  piu'  vicini,  del  tasso  Ribor  (Rome
Interbank  Offered  Rate)  a  sei  mesi,  rilevato  il  quinto giorno
lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura
dell'Associazione  Bancaria  Italiana   (ABI)   e   dell'Associazione
Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC).
  Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT
successive  alla  prima,  verra'  reso  noto  con comunicato stampa e
verra' accertato con apposito decreto del Ministero  del  tesoro,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.