IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che: al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996; Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare: l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, le cui caratteristiche vengono determinate con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993; l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, le cui caratteristiche vengono determinate con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994; Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state determinate le caratteristiche dei titoli di Stato previsti dai citati articoli 1 e 5 del decreto-legge n. 307 del 1994: n. 101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, con cui sono state determinate le caratteristiche dei titoli di Stato previsti dall'art. 1 del predetto provvedimento legislativo; n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state determinate le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al medesimo decreto-legge, prevedendosi, tra l'altro, l'arrotondamento al milione inferiore dell'importo di ciascun credito; Ritenuto di dover ora provvedere a definire le caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalita' di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, in attesa di poter procedere, sulla base degli elenchi dei contribuenti che il Ministero delle finanze provvedera' ad inviare, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi ai soggetti creditori d'imposta; Tenuto conto delle differenti caratteristiche dei crediti d'imposta da estinguere mediante l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, ed, in particolare, dell'importo minimo dei crediti medesimi, pari a lire cento milioni per quelli previsti dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, e pari a lire un milione per quelli previsti dall'art. 5 del medesimo provvedimento legislativo; Vista la lettera in data 2 marzo 1996, con cui il Ministero delle finanze ha rappresentato l'esigenza di definire le caratteristiche degli emittendi titoli, prevedendo l'arrotondamento degli importi dovuti a ciascun creditore d'imposta al milione superiore, per i crediti riferentisi all'anno d'imposta 1987 (relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 307 del 1994), ed al milione inferiore, per i crediti riferentisi alle annualita' 1989 e precedenti (relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 5 del medesimo provvedimento legislativo); Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, ai soggetti creditori d'imposta di cui alla medesima disposizione legislativa, ed indicati negli elenchi che verranno all'uopo trasmessi dal Ministero delle finanze, saranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1 luglio 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e' pari al 5,40 per cento. Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo ed alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sara' pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dell'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC). Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima, verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.