Art. 2. I certificati di credito di cui al presente decreto hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli al portatore, ne' di tramutamento in nominativi. I certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti, di cui al precedente art. 1, arrotondando, quando necessario: al milione superiore l'importo di ciascun credito riferentesi all'anno d'imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 307 del 1994; al milione inferiore l'importo di ciascun credito riferentesi alle annualita' d'imposta 1989 e precedenti, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 307 del 1994.