Art. 2.
  I certificati di credito di cui al presente  decreto  hanno  taglio
unitario  da  lire  un  milione  e  sono  rappresentati  da titoli al
portatore nei tagli da lire 1 milione,  5  milioni,  10  milioni,  50
milioni,  100  milioni,  500  milioni,  1  miliardo  e 10 miliardi di
capitale nominale.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al portatore, ne' di tramutamento in nominativi.
  I  certificati  di  credito  verranno   emessi   per   un   importo
corrispondente   all'ammontare   complessivo  dei  crediti  d'imposta
risultante dagli elenchi dei contribuenti, di cui al precedente  art.
1, arrotondando, quando necessario:
   al  milione  superiore  l'importo  di  ciascun credito riferentesi
all'anno d'imposta 1987, e  relativo  alle  richieste  presentate  ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 307 del 1994;
   al milione inferiore l'importo di ciascun credito riferentesi alle
annualita'  d'imposta  1989  e  precedenti, e relativo alle richieste
presentate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 307 del
1994.