Art. 3.
  1. Per essere ammessa alla prova  attitudinale  l'interessata  deve
presentare  apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero
della sanita'  -  Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  delle
risorse  umane  e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria
di competenza statale - Ufficio delle  professioni  sanitarie,  degli
ordini  e  dei  collegi professionali - Piazzale dell'Industria, 20 -
00144 Roma. Il termine per  la  presentazione  della  domanda  e'  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a quello della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2.  La  firma  in calce alla domanda deve essere autenticata da una
delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15.