Art. 5.
  1. La prova attitudinale si  intende  superata  se,  a  conclusione
della  stessa,  la  commissione  d'esame  esprime parere favorevole e
dichiara idonea la suddetta candidata.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione all'interessata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1996
                                         Il dirigente generale: D'ARI