Art. 3. 1. Per essere ammessi alla prova attitudinale gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Ufficio delle professioni sanitarie degli ordini e collegi professionali - Piazzale dell'Industria n. 20 - Roma. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.