Art. 3.
  1. Per essere  ammessi  alla  prova  attitudinale  gli  interessati
devono  presentare  apposita  domanda,  redatta in carta semplice, al
Ministero della sanita' - Dipartimento delle  professioni  sanitarie,
delle  risorse  umane  e  tecnologiche  in  sanita' e dell'assistenza
sanitaria di competenza statale - Ufficio delle professioni sanitarie
degli ordini e collegi professionali - Piazzale dell'Industria n.  20
-  Roma.  Il  termine per la presentazione della domanda e' di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2.  La  firma  in calce alla domanda deve essere autenticata da una
delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15.