Art. 4.
  1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze
professionali  e   deontologiche   ed   a   valutare   la   capacita'
all'esercizio  della  professione,  consiste  in  un esame pratico ed
orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:
   metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria;
   neuropsicologia;
   neuropsichiatria infantile;
   metodologie  e   tecniche   della   riabilitazione   dell'apparato
locomotore;
   metodologia   e   tecniche   della   riabilitazione  dell'apparato
locomotore nell'eta' evolutiva.
  2.  Del  giorno,  del  luogo  e  dell'ora  della  prova   e'   data
comunicazione  agli  interessati  almeno  quindici giorni prima della
prova stessa.
  3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita  con
decreto  ministeriale,  da  pubblicarsi  nel Bollettino ufficiale del
Ministero della sanita'.  Del  provvedimento  e'  data  notizia  agli
interessati.