Art. 5.
  1. La prova attitudinale si intende superata  se  il  candidato  ha
conseguito    una   valutazione   positiva   sia   sulle   conoscenze
professionali  e  deontologiche  sia  sulla  capacita'  all'esercizio
professionale.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione agli interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1996
                                         Il dirigente generale: D'ARI