Art. 5. 1. La prova attitudinale si intende superata se il candidato ha conseguito una valutazione positiva sia sulle conoscenze professionali e deontologiche sia sulla capacita' all'esercizio professionale. 2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. 3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione agli interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 aprile 1996 Il dirigente generale: D'ARI