Art. 2. 1. Al personale gia' dipendente dallo SCAU trasferito all'INPS e all'INAIL e' attribuita la posizione giuridica ed economica corrispondente a quella gia' posseduta e viene garantita la medesima sede di servizio. Il personale addetto, alla data del trasferimento, all'assolvimento delle funzioni istituzionali dello SCAU, nell'obiettivo di valorizzarne e arricchirne la professionalita' specifica, viene prioritariamente assegnato, negli enti di destinazione, all'esercizio di tali funzioni. 2. Le amministrazioni riceventi provvederanno a rideterminare i rispettivi organici con il criterio dei carichi di lavoro complessivi e con le modalita' di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale trasferito considerata la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto, tenendo conto delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente trattamento di fine servizio maturate da ciascun dipendente fino alla data di trasferimento. 4. Nei confronti del personale trasferito all'INPS e all'INAIL, in servizio alla data del 1 ottobre 1995, gia' iscritto al fondo integrativo di previdenza presso lo SCAU, trova applicazione il disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.