Art. 2.
  1.  Al  personale  gia' dipendente dallo SCAU trasferito all'INPS e
all'INAIL  e'  attribuita  la  posizione   giuridica   ed   economica
corrispondente  a quella gia' posseduta e viene garantita la medesima
sede di servizio.
  Il personale addetto, alla data del trasferimento, all'assolvimento
delle  funzioni   istituzionali   dello   SCAU,   nell'obiettivo   di
valorizzarne  e  arricchirne  la  professionalita'  specifica,  viene
prioritariamente assegnato, negli enti di destinazione, all'esercizio
di tali funzioni.
  2. Le amministrazioni riceventi  provvederanno  a  rideterminare  i
rispettivi organici con il criterio dei carichi di lavoro complessivi
e  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  30  e  31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988,  n.
554,  l'indennita'  di  anzianita' o il corrispondente trattamento di
fine  servizio  compete  al  personale  trasferito   considerata   la
complessiva  anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o
di  fine  rapporto,  tenendo  conto  delle  quote  di  indennita'  di
anzianita' o del corrispondente trattamento di fine servizio maturate
da ciascun dipendente fino alla data di trasferimento.
  4.  Nei confronti del personale trasferito all'INPS e all'INAIL, in
servizio alla data  del  1  ottobre  1995,  gia'  iscritto  al  fondo
integrativo  di  previdenza  presso  lo  SCAU,  trova applicazione il
disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n.
554.