Art. 3.
  L'INPS e l'INAIL acquisiscono rispettivamente il 90 per cento ed il
10  per cento del patrimonio immobiliare, di cui all'annessa tabella,
e mobiliare di proprieta' dello SCAU. I beni mobili ed immobili sono,
in  via  provvisoria,  affidati  in  gestione  all'INPS,  fino   alla
definitiva  ripartizione  fra i due Istituti, che dovra' intervenire,
di comune intesa, entro centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancato accordo
la  ripartizione  verra'  effettuata  con  provvedimento dei Ministri
firmatari del presente decreto.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1996
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                TREU
                      p. Il Ministro del tesoro
                                VEGAS
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                              LUCHETTI