Art. 3. L'INPS e l'INAIL acquisiscono rispettivamente il 90 per cento ed il 10 per cento del patrimonio immobiliare, di cui all'annessa tabella, e mobiliare di proprieta' dello SCAU. I beni mobili ed immobili sono, in via provvisoria, affidati in gestione all'INPS, fino alla definitiva ripartizione fra i due Istituti, che dovra' intervenire, di comune intesa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancato accordo la ripartizione verra' effettuata con provvedimento dei Ministri firmatari del presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali LUCHETTI