IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni; Visto il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessita' di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive; Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; Decreta: ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, gia' adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attivita' sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove e' prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove e' prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.