IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
   Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
   Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
   Visto il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  relativo
regolamento di esecuzione;
   Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e
successive integrazioni;
   Visto il proprio decreto 25 agosto 1989;
   Rilevata   la   necessita'   di   apportare  al  predetto  decreto
modificazioni  ed  integrazioni  specificatamente  in   ordine   alla
sicurezza  degli  spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive;
   Ravvisata l'opportunita' di  emanare  un  testo  coordinato  delle
norme  di  sicurezza  per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi;
   Espletata la procedura di informazione  prevista  dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317;
                              Decreta:
                               ART. 1
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
   Sono  soggetti  alle  presenti  disposizioni  i  complessi  e  gli
impianti sportivi di  nuova  costruzione  e  quelli  esistenti,  gia'
adibiti  a  tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei
quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali,
eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui  all'art.  31
lettera  a)  della  legge  del  5  agosto  1978, n. 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attivita' sportive regolate dal  C.O.N.I.
e  dalle  Federazioni  Sportive  Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell'allegato, ove e' prevista la presenza di spettatori in
numero superiore a 100.
   I suddetti complessi o impianti sportivi, nel  seguito  denominati
impianti  sportivi,  devono  essere  conformi oltre che alle presenti
disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I.  e  delle  Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali.
   Per  i  complessi  e  gli  impianti ove e' prevista la presenza di
spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le
disposizioni di cui al successivo art. 20.