IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo
regolamento di esecuzione;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e
successive integrazioni;
Visto il proprio decreto 25 agosto 1989;
Rilevata la necessita' di apportare al predetto decreto
modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla
sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive;
Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle
norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
Decreta:
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli
impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, gia'
adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei
quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali,
eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31
lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attivita' sportive regolate dal C.O.N.I.
e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell'allegato, ove e' prevista la presenza di spettatori in
numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati
impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti
disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove e' prevista la presenza di
spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le
disposizioni di cui al successivo art. 20.