ART. 12
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a
condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni
d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai
precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di
attivita' sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle
normalmente utilizzate per impianto sportivo, la capienza, la
distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita dovra'
rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti
sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire
l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei
praticanti l'attivita' sportiva secondo i principi stabiliti nel
presente decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e
della zona di attivita' sportiva deve essere sottoposto dal titolare
dell'attivita' al parere preventivo degli organi di vigilanza,
secondo quanto previsto dall'art. 3.