ART. 12
                     MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
   E'  ammessa  l'utilizzazione  degli impianti sportivi anche per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a
condizione che vengano rispettate le  destinazioni  e  le  condizioni
d'uso  delle  varie  zone  dell'impianto,  secondo quanto previsto ai
precedenti articoli.
   Nel caso in cui le zone  spettatori  siano  estese  alla  zona  di
attivita'  sportiva  o  comunque  siano  ampliate  rispetto  a quelle
normalmente  utilizzate  per  impianto  sportivo,  la  capienza,   la
distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita dovra'
rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
   Per  manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti
sportivi  permanenti  la  scelta  dell'ubicazione   deve   perseguire
l'obiettivo   di  garantire  la  sicurezza  degli  spettatori  e  dei
praticanti l'attivita' sportiva  secondo  i  principi  stabiliti  nel
presente decreto.
   Il  progetto  relativo  alla  sistemazione della zona spettatori e
della zona di attivita' sportiva deve essere sottoposto dal  titolare
dell'attivita'  al  parere  preventivo  degli  organi  di  vigilanza,
secondo quanto previsto dall'art. 3.