ART. 14
PISCINE
Lo spazio di attivita' sportiva di una piscina e' costituito dalle
vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse
circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve
essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in
materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m
e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
La densita' di affollamento di una piscina deve essere calcolata
nella misura di 2 m2 di specchio d'acqua per ogni bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un
assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente
presenti nello spazio di attivita' e' superiore alle 20 unita' o in
vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto
servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti
per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero
degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle
vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovra' essere aggiunto un assistente
bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento
della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di
idoneita' per i salvataggi in mare rilasciato da societa' autorizzata
dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza
agli stessi puo' essere svolto dall'istruttore o allenatore in
possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.