ART. 14
                               PISCINE
   Lo spazio di attivita' sportiva di una piscina e' costituito dalle
vasche   e   dalle  superfici  calpestabili  a  piedi  nudi  ad  esse
circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve
essere realizzata in piano, con pendenza  non  superiore  al  3%,  in
materiale  antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m
e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
   La densita' di affollamento di una piscina deve  essere  calcolata
nella misura di 2 m2 di specchio d'acqua per ogni bagnante.
   Il   servizio  di  salvataggio  deve  essere  disimpegnato  da  un
assistente bagnante quando il numero  di  persone  contemporaneamente
presenti  nello  spazio di attivita' e' superiore alle 20 unita' o in
vasche con specchi d'acqua di superficie superiore  a  50  m2.  Detto
servizio  deve  essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti
per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m2.
   Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili  tra  loro  il  numero
degli  assistenti  bagnanti  va calcolato sommando le superfici delle
vasche  ed  applicando   successivamente   il   rapporto   assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
   Per  vasche  oltre  1.000  m2 dovra' essere aggiunto un assistente
bagnante ogni 500 m2.
   Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata  dalla  sezione  salvamento
della  Federazione  Italiana  Nuoto  ovvero  munita  di  brevetto  di
idoneita' per i salvataggi in mare rilasciato da societa' autorizzata
dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
   Durante l'addestramento di nuotatori  il  servizio  di  assistenza
agli  stessi  puo'  essere  svolto  dall'istruttore  o  allenatore in
possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.