ART. 15
                    STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
   Ai  fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore  a  1,2  per  il
coefficiente  di  protezione  sismica  con riferimento al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative
alle   costruzioni   sismiche"   e   successive   modificazioni    ed
integrazioni.
   I  requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei
locali  di  cui  al  presente  decreto,  vanno  valutati  secondo  le
prescrizioni  e  le  modalita' di prova stabilite nella circolare del
Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961  prescindendo  dal
tipo  di  materiale  costituente  l'elemento  strutturale  stesso (ad
esempio  calcestruzzo,  laterizi,  acciaio,  legno  massiccio,  legno
lamellare, elementi compositi).
   Il  dimensionamento  degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi dei suddetti materiali,  nonche'  la  classificazione
dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con
le  tabelle  e  con  le  modalita'  specificate nella circolare n. 91
sopracitata e nel Decreto del  Ministro  dell'Interno  6  marzo  1986
"Calcolo  del carico di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno".
   Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto le caratteristiche di  reazione  al  fuoco  dei  materiali
impiegati devono essere le seguenti:
a)-  negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe
    e nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego di materiali di
    classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie  totale
    (pavimenti  +  pareti  +  soffitti + proiezione orizzontale delle
    scale).  Per la restante parte deve essere impiegato materiale di
    classe 0 (non combustibile);
b)- in tutti gli altri ambienti e'  consentito  che  i  materiali  di
    rivestimento  dei  pavimenti  siano di classe 2 e che i materiali
    suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e  gli  altri
    materiali di rivestimento siano di classe 1;
c)- ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a)
    e'   consentita  l'installazione  di  controsoffitti  nonche'  di
    materiali di rivestimento posti non  in  aderenza  agli  elementi
    costruttivi,  purche'  abbiano  classe  di  reazione al fuoco non
    superiore a 1 e siano omologati  tenendo  conto  delle  effettive
    condizioni  di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
    innesco.
   In ogni caso le poltrone e  gli  altri  mobili  imbottiti  debbono
essere  di  classe  di  reazione  al  fuoco 1 IM, mentre i sedili non
imbottiti  e  non   rivestiti,   costituiti   da   materiali   rigidi
combustibili,  devono  essere  di  classe  di  reazione  al fuoco non
superiore a 2.
   I  materiali  di  cui  ai  precedenti  capoversi  debbono   essere
omologati  ai  sensi  del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno
1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  25
agosto 1984).
   Le  pavimentazioni  delle  zone  dove  si  praticano le "attivita'
sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono  da  considerare
attrezzature  sportive e quindi non necessitano di classificazione ai
fini della reazione al fuoco; non e' consentita la posa in  opera  di
cavi  elettrici  o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o
il propagarsi  di  incendi  all'interno  di  eventuali  intercapedini
realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.
   Negli  impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano
estese alle zone di  attivita'  sportiva,  la  classificazione  della
pavimentazione   ai   fini   della  reazione  al  fuoco  e'  comunque
necessaria.
   Le citate pavimentazioni,  se  in  materiale  combustibile,  vanno
ovviamente  computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione
dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli
impianti sportivi.
   Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle
condizioni  globali  di  sicurezza  dei  locali,  rispetto  a  quanto
previsto  dalle  norme  di  cui  al presente articolo, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti  automatici  di
rivelazione   incendio  e/o  impianto  automatico  di  spegnimento  a
pioggia, potra' consentirsi  l'impiego  di  materiali  di  classe  di
reazione  al  fuoco  1,  2  e  3  in  luogo  delle  classi  0,  1 e 2
precedentemente  indicate,   con   esclusione   dei   tendaggi,   dei
controsoffitti  e  dei  materiali posti non in aderenza agli elementi
costruttivi per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1, e  dei
sedili per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.
  I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in
vetrocemento  o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al
fuoco. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni  ed
interni.