ART. 15
STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il
coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative
alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed
integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei
locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le
prescrizioni e le modalita' di prova stabilite nella circolare del
Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal
tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad
esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi dei suddetti materiali, nonche' la classificazione
dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con
le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n. 91
sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986
"Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno".
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
impiegati devono essere le seguenti:
a)- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe
e nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego di materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle
scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di
classe 0 (non combustibile);
b)- in tutti gli altri ambienti e' consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c)- ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a)
e' consentita l'installazione di controsoffitti nonche' di
materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi
costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco.
In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono
essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non
imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi
combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.
I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere
omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno
1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984).
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attivita'
sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare
attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai
fini della reazione al fuoco; non e' consentita la posa in opera di
cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o
il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini
realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.
Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano
estese alle zone di attivita' sportiva, la classificazione della
pavimentazione ai fini della reazione al fuoco e' comunque
necessaria.
Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno
ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione
dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli
impianti sportivi.
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle
condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di
rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a
pioggia, potra' consentirsi l'impiego di materiali di classe di
reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2
precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei
controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi
costruttivi per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1, e dei
sedili per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in
vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al
fuoco. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed
interni.