ART. 17
IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui
si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione,
allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli
impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali e' previsto
l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi
all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di
sicurezza.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole
lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento
per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per
consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico
dell'attivita'.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si
rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.
E' vietato utilizzare elementi mobili alimentari da combustibile
solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi
Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a
1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero
di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione
di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di
incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attivita'.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica
ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di
allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di
pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio;
il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve
essere posto in ambiente presidiato, puo' inoltre essere previsto un
secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal
precedente che non presenti particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, ed e' comunque necessario che alcuni si trovino:
- in prossimita' degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacita' estinguente non
inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attivita';
- collocati in ciascun piano negli edifici a piu' piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile.
- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino
l'individuazione a distanza
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle
scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di
scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei
Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei
filtri a prova di fumo.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e
fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo
deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola
d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purche'
questa sia in grado di alimentare, in ogni momento,
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in
posizione idraulicamente piu' sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 35 1/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30
min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva,
capace di fornire le medesime prestazioni.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000
e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono
essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con
colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in
corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45;
la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e
qualora non metalliche dal fuoco.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una portata minima di 360 1/min per ogni colonna montante e nel caso
di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in
posizione idraulica piu' sfavorita, assicurando a ciascuno di essi
una portata non inferiore a 120 1/min con una pressione al bocchello
di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto
precedente, dovra' essere realizzata una riserva idrica di idonea
capacita'.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di
riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una
motopompa con avviamento automatico.
Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000
spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000
spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un
idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili
del Fuoco. Tale idrante dovra' assicurare una portata non inferiore a
460 1/min per almeno 60 min.