ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni. Il Prefetto ha la facolta' di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessita' sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.