ART. 18
              DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
   Negli  impianti  con  capienza  superiore  a 20.000 spettatori, in
occasione di manifestazioni  calcistiche,  deve  essere  previsto  un
impianto  televisivo  a  circuito  chiuso  che consenta, da un locale
appositamente predisposto e  presidiato,  l'osservazione  della  zona
spettatori  e  dell'area  di  servizio  annessa  all'impianto  e  dei
relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.
   L'impianto  deve  consentire   il   riconoscimento   del   singolo
spettatore  anche  per  le  manifestazioni  che  si  tengono in orari
notturni.
   Il Prefetto ha la facolta' di imporre l'adozione  dei  dispositivi
di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la
necessita'   sentito  il  parere  della  Commissione  Provinciale  di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.