ART. 18
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in
occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un
impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona
spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei
relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.
L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo
spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari
notturni.
Il Prefetto ha la facolta' di imporre l'adozione dei dispositivi
di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la
necessita' sentito il parere della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.