ART. 19
GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo e' responsabile del
mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito puo'
avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo
sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio
dell'attivita'.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere
predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in
caso di emergenza.
In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali
specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di
Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza
a carico del titolare dell'impianto:
- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi
comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle pro-
cedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da
seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei
dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di
esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti
antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle
strutture fisse o mobili della zona di attivita' sportiva e della
zona spettatori;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al
personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro del controlli periodici ove annotare gli
interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli
impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi
antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle
aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei
carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita' ove tale
limitazione e' imposta. In tale registro devono essere annotati
anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla
struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di
vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24
giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie
di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e
dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto
soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere
esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare
una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare
la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas
e dell'elettricita';
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori,
precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il
comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni
rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.