ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA Il titolare dell'impianto o complesso sportivo e' responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito puo' avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attivita'. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto: - controlli per prevenire gli incendi; - istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle pro- cedure di evacuazione in caso di emergenza; - informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; - garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18; - garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di esodo; - garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; - garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle strutture fisse o mobili della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori; - garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti; - fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; - predisporre un registro del controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita' ove tale limitazione e' imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: - delle scale e delle vie di esodo; - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricita'; - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.