ART. 19
                      GESTIONE DELLA SICUREZZA
   Il titolare dell'impianto o complesso sportivo e' responsabile del
mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza; per tale compito puo'
avvalersi di una  persona  appositamente  incaricata,  o  di  un  suo
sostituto,    che    deve   essere   presente   durante   l'esercizio
dell'attivita'.
   Per garantire la corretta gestione  della  sicurezza  deve  essere
predisposto  un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza,  al  rispetto  dei  divieti,  delle  limitazioni  e  delle
condizioni  di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in
caso di emergenza.
   In  particolare  il  piano,  tenendo  anche  conto  di   eventuali
specifiche  prescrizioni  imposte  dalla  Commissione  Provinciale di
Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la  sicurezza
a carico del titolare dell'impianto:
- controlli per prevenire gli incendi;
-  istruzione  e formazione del personale addetto alla struttura, ivi
  comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle  pro-
  cedure di evacuazione in caso di emergenza;
-  informazione  degli  spettatori  e degli atleti sulle procedure da
  seguire in caso di incendio o altra emergenza;
-  garantire  il  funzionamento,  durante  le   manifestazioni,   dei
  dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
-  garantire  la  perfetta  fruibilita'  e funzionalita' delle vie di
  esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti
  antincendio;
- garantire la manutenzione e  l'efficienza  o  la  stabilita'  delle
  strutture  fisse  o mobili della zona di attivita' sportiva e della
  zona spettatori;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione  ai  Vigili  del  Fuoco  ed  al
  personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
-  predisporre  un  registro del controlli periodici ove annotare gli
  interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli
  impianti elettrici, dell'illuminazione di  sicurezza,  dei  presidi
  antincendio,  dei  dispositivi  di  sicurezza e di controllo, delle
  aree a rischio specifico e dell'osservanza  della  limitazione  dei
  carichi  di  incendio  nei  vari  ambienti  dell'attivita' ove tale
  limitazione e' imposta. In tale  registro  devono  essere  annotati
  anche  i  dati  relativi alla formazione del personale addetto alla
  struttura.  Il  registro  deve   essere   mantenuto   costantemente
  aggiornato  e  disponibile per i controlli da parte degli organi di
  vigilanza.
   La segnaletica di sicurezza  deve  essere  conforme  alla  vigente
normativa  e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24
giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie
di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di  pronto  soccorso  e
dei mezzi e impianti antincendio.
   Appositi  cartelli  devono  indicare  le  prime  misure  di pronto
soccorso.
   All'ingresso  dell'impianto  o  complesso  sportivo  devono essere
esposte bene in vista precise istruzioni  relative  al  comportamento
del  personale  e  del pubblico in caso di sinistro ed in particolare
una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare
la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del  gas
  e dell'elettricita';
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
   A    ciascun   piano   deve   essere   esposta   una   planimetria
d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e  la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
   In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori,
precise  istruzioni,  esposte  bene  in  vista,  devono  indicare  il
comportamento  da  tenere  in  caso  di  incendio  e  devono   essere
accompagnate  da  una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la  posizione  in  cui  sono  esposte  le  istruzioni
rispetto   alle   vie   di   esodo.  Le  istruzioni  devono  attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.