ART. 20
COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE
A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del
titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri
edifici ove si svolgono attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16
febbraio 1982; la separazione con tali attivita' deve essere
realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse
tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui
almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la
seconda uscita e' consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere
superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di
smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle
disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche
attivita'.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi
alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge 10 marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m
di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti
all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacita' estinguente non
inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati
per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso
l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno
(anti WC) eventualmente a servizio di piu' locali WC, nel quale
devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno
un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata
all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli
uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie
di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio;
appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attivita' sportiva si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art.
14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle
disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I.
e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell'allegato.