ART. 21
NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza
e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo
statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve
essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al
Comune, un certificato di idoneita' statica dell'impianto, rilasciato
da tecnico abilitato.
Gli impianti e complessi sportivi gia' agibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli
articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi
integralmente alle presenti disposizioni.