ART. 22
                               DEROGHE
   Qualora  in  ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare  qualcuna  delle  prescrizioni  stabilite   dai   precedenti
articoli,  ad  esclusione  degli  articoli  nn.  4, 8, 9, 15, 16 e 17
afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le pro-
cedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577,  la  Prefettura  competente  per  territorio,
sentita  la  Commissione  Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere
chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facolta' di
concedere specifiche deroghe nei casi in cui,  attraverso  l'adozione
di  misure  alternative,  venga  assicurato agli impianti un grado di
sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale
delle presenti disposizioni.