ART. 22
DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti
articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17
afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le pro-
cedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio,
sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere
chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facolta' di
concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione
di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di
sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale
delle presenti disposizioni.