ART. 23
COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della
Comunita' Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originali di
Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali e'
richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti
per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, si
applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della
Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.