ART. 23
                       COMMERCIALIZZAZIONE CEE
   I   prodotti  legalmente  riconosciuti  in  uno  dei  Paesi  della
Comunita' Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere  riconosciute  equivalenti,  ovvero  originali  di
Paesi  contraenti  l'accordo  SEE, possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo  di  applicazione  disciplinato
dal presente decreto.
   Nelle  more  della  emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura  per  i  quali  e'
richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti
per i quali e' richiesto  il  requisito  di  reazione  al  fuoco,  si
applica   la  normativa  italiana  vigente,  che  prevede  specifiche
clausole di mutuo riconoscimento,  concordate  con  i  servizi  della
Commissione   CEE,   stabilite  nei  seguenti  decreti  del  Ministro
dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali  ai  quali  e'  richiesto  il
  requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
-  decreto  14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di
  chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.