ART. 3
NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O
MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attivita' sportiva
con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare
al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1)- una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso
sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
esterna;
2)- piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli
spazi o lo spazio di attivita' sportiva, la zona spettatori con
disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di
supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie
d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3)- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4)- documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha
diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5)- dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonche' un titolo che
dimostri la proprieta' dell'impianto da parte del locatore nel
caso di domande presentate dal locatario;
6)- parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2
febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di
Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle
attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la
conformita' dell'impianto alle presenti norme.
Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a
lavori ultimati il richiedente e' tenuto a presentare al Comune per
la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione
di idoneita' statica ed impiantistica, nonche' agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di
constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere
di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art.
80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di
agibilita'.
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i
casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali
dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le
strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal
certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneita'
statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo
consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.