ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI Chi intende costruire un impianto destinato ad attivita' sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione: 1)- una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna; 2)- piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attivita' sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio; 3)- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo; 4)- documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso; 5)- dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonche' un titolo che dimostri la proprieta' dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario; 6)- parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni. Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformita' dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente e' tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneita' statica ed impiantistica, nonche' agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilita'. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneita' statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.