ART. 3
               NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O
                 MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
   Chi  intende costruire un impianto destinato ad attivita' sportiva
con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve  presentare
al  Comune,  unitamente  alla  domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1)-  una  planimetria  rappresentante  l'impianto  o   il   complesso
    sportivo,  l'area  di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
    esterna;
2)- piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli
    spazi o lo spazio di attivita' sportiva, la zona  spettatori  con
    disposizione  e  numero  di posti, spazi e servizi accessori e di
    supporto,  dimensioni  e  caratteristiche  del  sistema  di   vie
    d'uscita,  elementi  di  compartimentazione,  impianti tecnici ed
    antincendio;
3)- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4)- documento da cui risulti che  il  proprietario  dell'impianto  ha
    diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5)-  dichiarazione  legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
    contrattuale a favore del  richiedente,  nonche'  un  titolo  che
    dimostri  la  proprieta'  dell'impianto da parte del locatore nel
    caso di domande presentate dal locatario;
6)- parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge  2
    febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
   Il  Comune  sottopone  il progetto alla Commissione Provinciale di
Vigilanza,  per  l'esercizio   da   parte   di   quest'ultima   delle
attribuzioni  di  cui  all'art.  80  del  Testo  Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773,  la  quale  redige apposito verbale con motivato parere circa la
conformita' dell'impianto alle presenti norme.
   Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che  a
lavori  ultimati  il richiedente e' tenuto a presentare al Comune per
la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione
di idoneita'  statica  ed  impiantistica,  nonche'  agli  adempimenti
previsti  dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, ai fini della prevenzione incendi.
   La Commissione  Provinciale  di  Vigilanza  esegue  la  visita  di
constatazione  e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere
di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di  cui  all'art.
80  del  Testo  Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
che  viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di
agibilita'.
   Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano  in  tutti  i
casi  di  variazione  delle  caratteristiche distruttive e funzionali
dell'impianto o quando si verifichino  sinistri  che  interessino  le
strutture  e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10  anni  a  far  data  dal
certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente  per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneita'
statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
   Alla  Commissione  di  Vigilanza  deve  essere aggregato, a titolo
consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.