ART. 4
                             UBICAZIONE
   L'ubicazione  dell'impianto  o  del complesso sportivo deve essere
tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso
e la possibilita' di sfollamento verso aree adiacenti.
   L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta  in
modo  che  la  zona  esterna  garantisca, ai fini della sicurezza, il
rapido sfollamento. A tal fine  eventuali  parcheggi  e  le  zone  di
concentrazione  dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione
tale da non costituire ostacolo al deflusso.
   Gli impianti devono essere  provvisti  di  un  luogo  da  cui  sia
possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve
essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre
di soccorso.
   Fatto  salvo  quanto  previsto  dalle norme vigenti di prevenzione
incendi per le specifiche attivita', gli impianti al  chiuso  possono
essere  ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attivita'
di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e  95  del
Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.
   La  separazione  da  tali  attivita'  deve  essere  realizzata con
strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri
a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
   Gli impianti al chiuso non possono avere lo  spazio  di  attivita'
sportiva  ubicato  oltre il primo piano interrato a quota inferiore a
7,50 m rispetto  al  piano  dell'area  di  servizio  o  zona  esterna
all'impianto.
   Per  quelli  ubicati  ad  altezza  superiore  a  12  m deve essere
assicurata  la  possibilita'  dell'accostamento  all'edificio   delle
autoscale  dei  Vigili  del  Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o
balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse  soddisfatto,
negli  edifici  di  altezza  antincendio  fino  a 24 m e in quelli di
altezza superiore, le scale a servizio  delle  vie  di  esodo  devono
essere rispettivamente protette e a prova di fumo.
   Per  consentire  l'intervento  dei  mezzi  di soccorso gli accessi
all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo  art.
5, devono avere i seguenti requisiti minimi:
- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
-  resistenza  al  carico:  per  automezzi  di  peso  complessivo non
inferiore a 20 t.