ART. 4 UBICAZIONE L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilita' di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attivita', gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attivita' deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attivita' sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilita' dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.