ART. 6
                   SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI
                      E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Spazio riservato agli spettatori
   La  capienza  dello spazio riservato agli spettatori e' data dalla
somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in
piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10  metri  quadrati
di  superficie  all'uopo  destinata;  il numero dei posti a sedere e'
dato dal numero totale degli elementi  di  seduta  con  soluzione  di
continuita',  cosi'  come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo
sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
   Tutti i posti a sedere devono  essere  chiaramente  individuati  e
numerati  e  devono  rispondere  alle  norme  UNI 9931 e 9939. Per le
determinazioni della capienza non si deve  tener  conto  degli  spazi
destinati  ai  percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno
essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
   Deve essere sempre garantita per ogni  spettatore  la  visibilita'
dell'area  destinata all'attivita' sportiva, conformemente alla norma
UNI 9217.
   Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con  capienza
fino  a  500  spettatori  ed in quelli all'aperto con capienza fino a
2.000 spettatori.
   Negli  impianti  all'aperto   contrassegnati   nell'allegato   con
l'asterisco, e' consentito prevedere posti in piedi.
   Le  tribune  provvisorie, su cui non possono essere previsti posti
in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio di attivita' sportiva
   La capienza dello spazio di attivita' sportiva e' pari  al  numero
di  praticanti  e  di  addetti  previsti  in funzione delle attivita'
sportive.
   Lo  spazio  di  attivita'  sportiva  deve  essere  collegato  agli
spogliatoi  ed  all'esterno  dell'area  di servizio dell'impianto con
percorsi separati da quelli degli  spettatori.  Lo  spazio  riservato
agli   spettatori   deve   essere   delimitato   rispetto   a  quello
dell'attivita' sportiva; tale delimitazione deve essere  conforme  ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per
i campi di calcio dovra' essere conforme alla norma UNI 10121; queste
ultime  delimitazioni  devono  avere  almeno  due varchi di larghezza
minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che  in  caso
di necessita' possano essere aperti su disposizione dell'autorita' di
pubblica sicurezza verso la zona attivita' sportiva.