ART. 8
SISTEMA DI VIE DI USCITA
Zona riservata agli spettatori
L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie
di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della
capacita' di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il
sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere
indipendente da quello della zona di attivita' sportiva.
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora
gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli
stessi non va computata nel calcolo delle uscite.
Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non
inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite
deve essere dimensionata per una capacita' di deflusso non superiore
a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50
(1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso
indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa
larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli
spettatori.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel
sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si
rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di
pubblico spettacolo.
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per
ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve
essere inferiore a 2.
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli
impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve
essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di
smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o
segnalazione di incendi realizzati in conformita' alle disposizioni
di cui all'art. 17.
Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a
rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento
delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli
spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.
Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali
congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco
richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con
percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilita' di scelta
fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere
non superiori a 30 m.
Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e
pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non
inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere
rettilinee, avere non meno di tre gradini e non piu' di 15; i
pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza
allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli
raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed
uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non
oltre le tolleranze ammesse; le estremita' di tali corrimano devono
rientrare con raccordo nel muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa,
purche' questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per
scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di
Vigilanza puo' prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12%
con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri
di sviluppo della rampa.
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle
tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal pi-
ano di calpestio.
E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno
computate nel calcolo delle vie d'uscita.
Zona di attivita' sportiva
Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attivita'
sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona
riservata agli spettatori.