Art. 1.
      Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
   L'accordo  interprofessionale  per  la campagna 1995 per le patate
destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato  in
data  2  giugno  1995  che  costituisce parte integrante del presente
provvedimento, produce i propri effetti retroattivi a far data dal 15
maggio 1995 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore
giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
    1) il presente accordo interprofessionale rappresenta  la  quarta
annualita'  del  programma  quinquennale  gia' avviato nella campagna
1992-1993;
    2) l'obiettivo di trasformazione  per  la  presente  campagna  e'
quantificato in 160.000 tonn.;
    3)   la   costituzione   di   un   fondo   nazionale   alimentato
pariteticamente dalla parte agricola e industriale  finalizzato  alla
realizzazione    di    programmi    strategici    per    il   settore
agro-industriale;
    4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi  minimi  per  le
varie "fasce";
    5)  le  patate  oggetto del presente accordo sono prodotte per la
trasformazione industriale  e  non  semplicemente  compravendute,  in
quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un
processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la
commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
    6) il pagamento del prodotto da parte  delle  imprese  acquirenti
dovra'   avvenire  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  o
bonifico bancario e dovra' essere effettuato  in  un'unica  soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.
                               Art. 2.
                         Centri di raccolta
   I  centri  di  raccolta  saranno  gestiti  dalle  associazioni  di
produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si  tratti
di  impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative di produttori,  tali  centri  potranno  essere  istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
   I  centri  suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente
automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente  dislocati
in  modo  da  favorire  al massimo le operazioni di raccolta ed avvio
all'industria del prodotto.
   Le  associazioni  di  produttori  pataticoli  sono  incaricate  ad
esercitare  nei  centri  di  raccolta  le  operazioni specificate nel
successivo art. 3.
   Le associazioni  di  produttori  devono  notificare  alle  regioni
competenti  per  territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il
giorno di apertura.
                               Art. 3.
        Operazioni demandate alle associazioni di produttori
   Per le operazioni relative all'attivita' del centro  di  raccolta,
le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di
carico  e  scarico, vidimato dalla regione competente per territorio,
riportante in entrata, le indicazioni relative alle  generalita'  del
socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.
   Il  suddetto  registro deve riportare, oltre all'indicazione delle
quantita', le caratteristiche  qualitative  del  prodotto  conferito,
nonche'  gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627.
   Copie delle bolle di accompagnamento devono essere  spedite  dalle
associazioni   dei   produttori,  agli  assessorati  territorialmente
competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione,
qualora non coincidenti.
   Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle
industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una  distinta,
vistata   dal   rappresentante   dell'associazione   dei   produttori
responsabile del  centro  di  raccolta,  tale  distinta  deve  essere
redatta  in  triplice  copia  e deve recare la suddivisione varietale
delle patate in questione.
   Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro  di
raccolta  mentre  le  altre  seguono  il  vettore fino all'impresa di
trasformazione.  Di  queste  due  copie  una   rimarra'   agli   atti
dell'impresa,  l'altra  sara' vistata da un responsabile dell'impresa
stessa e consegnata al vettore  per  la  restituzione  al  centro  di
raccolta.
                               Art. 4.
        Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
   Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e
della  consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni
interessate istituiranno (a loro  discrezione)  specifici  gruppi  di
accertamento  incaricati, di esercitare nel corso della campagna, con
cadenza da valutarsi a seconda  delle  esigenze  locali  per  singole
regioni  e  per  le  necessita'  che  riterranno opportune, presso le
imprese di trasformazione e  i  centri  di  raccolta,  gli  opportuni
controlli  sul  conferimento  della  materia  prima  e  su ogni altra
attivita' connessa  alla  contrattazione  de  quo  ed  alla  relativa
trasformazione.
   Allo  scopo  di  favorire  l'attivita' di controllo da parte degli
organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro  sul
quale  saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche'
i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
   Le  risultanze  degli  accertamenti  effettuati  dagli   organismi
regionali   nei   centri   di  raccolta  e  presso  le  industrie  di
trasformazione dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A.
da  parte  delle  regioni  competenti  al  fine  dell'erogazione  del
contributo spettante alle associazioni dei produttori.
                               Art. 5.
                              Contratti
   I  contratti  devono essere stipulati utilizzando il modello unico
di contratto, parte integrante dell'accordo e  debbono  prevedere  la
vendita  diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle
industrie di trasformazione.
   Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo  solo  i  contratti
stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in
argomento  che  riguardino le quantita' ripartite tra le associazioni
dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.
   Copie  dei  contratti  dovranno  essere  inviate,  a  cura   delle
associazioni   venditrici,   al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali - Direzione generale produttori agroalimentari
e forestali, all'Azienda di Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo  -  A.I.M.A.,  agli  assessorati  regionali  competenti  per
territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate)
ed  alle  associazioni  nazionali  di  categoria  delle  aziende   di
trasformazione, sia privati che cooperative.
   Le  singole  imprese  di  trasformazione  informeranno,  almeno 10
giorni  prima  dell'inizio  della  trasformazione,  gli   assessorati
dell'agricoltura competenti per territorio.
   Eventuali   cessioni   di  contratto  dovranno  essere  comunicate
all'A.I.M.A.  che  provvedera'   all'eventuale   riassegnazione   del
quantitativo  di  prodotto  oggetto  di  cessione,  sentite le Unioni
nazionali di categoria.
                               Art. 6.
           Dichiarazioni delle associazioni dei produttori
   Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con
cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i  quantitativi  di  patate,
suddivisi   per   fasce  di  qualita',  consegnati  ad  ogni  singola
industria.
   Inoltre  le  medesime  associazioni  dovranno  inviare,   a   fine
campagna,  all'A.I.M.A.  e  alle rispettive Unioni, una dichiarazione
sostitutiva di notorieta', firmata  dal  legale  rappresentante,  che
attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.
                               Art. 7.
        Contenuto della domanda di concessione del contributo
   La  domanda  di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare
indicati il nome e l'indirizzo del  richiedente  e  le  modalita'  di
pagamento.
   La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti:
     A)  certificato  della  cancelleria  commerciale del tribunale e
certificato di iscrizione alla  camera  di  commercio,  con  data  di
emissione non superiore ai tre mesi;
     B)  provvedimento  regionale di riconoscimento dell'associazione
dei produttori;
     C) certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994,  n.
490,  a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300
milioni di lire;
     D)  indicazione  dei  quantitativi  di  patate   contrattati   e
consegnati  alle  varie  industrie  di  trasformazione, suddivisi per
fasce;
     E) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione
venditrice, dalle quali risulti  che  la  stessa  abbia  ottenuto  un
prezzo  pari  almeno  al  prezzo  minimo fissato secondo le modalita'
contrattuali;
     F) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che  il
trasformatore  le  ha  pagato  un prezzo pari almeno al prezzo minimo
fissato in accordo;
     G)  distinte  previste  nel  precedente  art.   3,   debitamente
controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;
     H)  certificazione  della  regione in ordine alle risultanze dei
controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
     I) certificato rilasciato dall'Unione di appartenenza attestante
l'avvenuto  pagamento  del  prezzo   minimo   dall'associazione   dei
produttori al singolo produttore.
   L'A.I.M.A.  provvedera'  alla  liquidazione  del  contributo  alle
associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione
relative ai contratti con le stesse industrie.