IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
    Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
    Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per  la  sicurezza
dell'impiego del gas combustibile;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
    Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee
90/396/CEE  del  29  giugno  1990 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendi  per  gli  impianti  di  produzione  calore  alimentati  a
combustibile gassoso;
    Vista  la  regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
    Visto  l'art.  11  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
    Espletata  la  procedura  di informazione prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di  disposizioni
riguardanti  la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  dei
sottoelencati impianti termici di portata complessiva maggiore di  35
kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore
di  30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati
da  combustibili  gassosi  alla  pressione  massima  di  0,5  bar  ed
individua   le  misure  di  sicurezza  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi descritti nell'art. 2:
      a) climatizzazione di edifici e ambienti;
      b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
      c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
      d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
      e) cucine e lavaggio stoviglie.
    Non   sono   oggetto   del   presente   decreto   gli    impianti
specificatamente   per   essere  inseriti  in  cicli  di  lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche, i nastri
radianti e gli inceneritori.
    2.  Piu'  apparecchi  termici  alimentati  a  gas,   di   seguito
denominati  apparecchi,  installati  nello  stesso locale o in locali
direttamente comunicanti sono considerati come facenti  parte  di  un
unico  impianto,  di  portata  termica  pari alla somma delle portate
termiche dei singoli apparecchi. All'interno di  una  singola  unita'
immobiliare  adibita  ad  uso  abitativo,  ai  fini del calcolo della
portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi  domestici
di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi
di  cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali,
gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
    3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  agli
impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di
emanazione  del  presente decreto si applicano le disposizioni di cui
al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.